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16/09/2017 - Danno derivante dall’illegittima assegnazione della posizione di “alta professionalità”

tratto da self-entilocali.it

Danno derivante dall’illegittima assegnazione della posizione di “alta professionalità”

 

L’attribuzione di posizioni di “alta professionalità” non specificatamente previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell’ente è fonte di responsabilità erariale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 241 depositata l’11 settembre 2017.

Nel caso di specie il segretario generale, su indicazione del Sindaco, aveva assegnato ad un dipendente di fascia D l’alta professionalità e i relativi compensi, al massimo consentito dalla legge.

L’istituzione di tali posizioni, tuttavia, era avvenuta solo successivamente, con una delibera di Giunta peraltro adottata unicamente a seguito dei rilievi mossi dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso della verifica ispettiva presso l’ente.

Come ricordato dai giudici contabili, la disciplina delle alte professionalità, di cui all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, ai fini della sua effettiva attuazione richiede, in generale, sotto il profilo oggettivo, l’individuazione di contenuti ed obiettivi dell’incarico che si va a conferire di particolare rilevanza e prestigio, idonei a giustificare e legittimare un ammontare della retribuzione di posizione superiore a quello stabilito dalla disciplina contrattuale per le altre posizioni organizzative (art. 8 e 9 del CCNL del 31.3.1999).

L’effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell’ente dei seguenti elementi:

  • i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità;
  • i criteri per l’affidamento degli incarichi di alta professionalità;
  • i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999);
  • i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione

Dalla normativa di riferimento si evince che per affidare un incarico di alta professionalità è necessario prima modificare l’assetto organizzativo dell’ente quale risulta dal regolamento degli uffici e dei servizi, con la istituzione di tale posizione.

Stante la chiarezza della norma, l’errore del Segretario è stato ritenuto grave.

Leggi la sentenza
CC Giur. Lazio sent. n. 241 -17

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