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25/10/2017 - Le misure di prevenzione della corruzione 1/3

tratto da marcoaurelio.comune.roma.it

Le misure di prevenzione della corruzione 1/3

Le misure di prevenzione della corruzione 1/3

 

Il fulcro dell’attività di prevenzione della corruzione risiede nelle cosiddette “misure di prevenzione”. Il richiamo a tale strumento è presente già nella legge 190/2012 laddove si richiamano le “misure adottate dalle pubbliche amministrazioni”, come ambito dell’azione di vigilanza dell’Autorità anticorruzione e in altre occasioni come modalità attuativa degli interventi di prevenzione.

Nel PNA del 2013 si afferma che “Nell’ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di rischio debbono essere indicate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi”. E vengono classificate in: misure obbligatorie, quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; misure ulteriori, quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.

Più avanti, nello stesso documento si afferma che “Il P.T.P.C. deve contenere l’individuazione e prevedere l’implementazione anche delle misure di carattere trasversale, precisando che anche queste possono essere obbligatorie o ulteriori”.

Nel documento di aggiornamento al PNA, pubblicato nel 2015, si afferma che “Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, amministrazioni e enti non devono limitarsi a proporre astrattamente delle misure, ma devono opportunamente progettarle e scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.


Nello stesso documento, come abbiamo avuto modo di trattare nel precedente intervento su questa pagina, si individua una “tipologia principale” di misure che sono così elencate:  

•misure di controllo;

•misure di trasparenza;

•misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;

•misure di regolamentazione;

•misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;

•misure di semplificazione di processi/procedimenti;

•misure di formazione;

•misure di sensibilizzazione e partecipazione;

•misure di rotazione;

•misure di segnalazione e protezione;

•misure di disciplina del conflitto di interessi;

•misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Inoltre si aggiunge che ciascuna “misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:


  1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L’identificazione della misura di prevenzione è quindi una conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento 
rischioso. 

  2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti. Se fosse ignorato quest’aspetto, i PTPC finirebbero per essere irrealistici e quindi restare inapplicati. Ferma restando l’obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l’eventuale impossibilità di attuarle va motivata, come nel caso, ad esempio dell’impossibilità di effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica. 

  3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. L’identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell’amministrazione. I PTPC dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione. 


E si precisa che “tutte le misure individuate devono essere adeguatamente programmate”, cioè, non solo previste come adempimento generico, ma scandite nel tempo e definite nelle modalità di attuazione. Per ogni misura, infatti, si legge nello stesso documento, è opportuno che siano chiaramente descritti almeno i seguenti elementi:

-  la tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione intende adottare la misura. L’esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l’adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da 
parte del RPC; 


-  i responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure; 


-  gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

Le argomentazioni che precedono sono tutte ricavate dai documenti prodotti dall’Autorità anticorruzione e contribuiscono alla definizione degli “strumenti” attraverso i quali si opera la gestione del rischio.

Nei prossimi interventi tratteremo delle misure in modo specifico

Santo Fabiano

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