20/10/2017 - Procedure negoziate: legittimo l’utilizzo dell’elenco fornitori del Mepa
Procedure negoziate: legittimo l’utilizzo dell’elenco fornitori del Mepa
La stazione appaltante, per la selezione degli operatori da invitate alla procedura negoziata, può far ricorso agli elenchi di operatori presenti sul MePA in luogo dello svolgimento dell’indagine di mercato con avviso pubblico ovvero dell’utilizzo di un albo di operatori appositamente costituito dalla Stazione appaltante.
Questo il principio espresso dal Tar Puglia, sezioni unite, con la sentenza n. 1018 del 5 ottobre 2017.
L’art. 36 del d.lgs. 50/2016, nel disciplinare le procedure per l’aggiudicazione dei contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, fatta “salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”, prevede l’ulteriore possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alla “procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, (….) di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
A tal proposito le linee guida n. 4 dell’Anac (attualmente in fase di aggiornamento) prevedono espressamente la possibilità di attingere i soggetti da invitare dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle p.a.
Di conseguenza, come chiarito dai giudici amministrativi, le amministrazioni non sono obbligate ad utilizzare esclusivamente albi di fornitori dalle stesse “formati”, essendo idonei e utilizzabili anche gli elenchi di operatori presenti sul MePA.
Gli elenchi di operatori presenti sul MePA risultano infatti compatibili con i principi del nuovo codice, essendo aperti all’inserimento degli operatori interessati e in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, affidabilità e professionalità.