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20/10/2017 - L'interesse pubblico sopravvenuto giustifica la revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

L'interesse pubblico sopravvenuto giustifica la revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico

di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Il titolare di un'attività commerciale di bar per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari su di un'area demaniale, aveva ottenuto dall'Amministrazione la concessione all'occupazione del suolo pubblico. Successivamente, in coincidenza con la richiesta di subentro, il dirigente provvedeva all'avvio del procedimento di revoca della concessione, specificando, tra l'altro, come sulla citata area era in corso una procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di interventi infrastrutturali comprendenti il recupero funzionale di un parcheggio multipiano. Avverso il provvedimento di diniego del subentro, il titolare della concessione comunicava le proprie deduzioni, ma a fronte della conferma da parte del dirigente del diniego, il concessionario adiva il Tribunale amministrativo chiedendo la sospensiva del provvedimento, motivando la citata revoca come illegittima in quanto: a) non vi sarebbe il consolidamento dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento di finanza di progetto, in presenza della sola determina dirigenziale e non anche di quella consiliare nella cui competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL rientrerebbe la materia concessoria; b) l'intervento richiederebbe una variante del PRG e non sarebbe stato a tal fine inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, entrambe di competenza del Consiglio, con la conseguenza che l'interesse pubblico invocato dall'Amministrazione non sarebbe cristallizzato in quanto non delibato dall'organo a ciò preposto; c) vi sarebbe, infine, violazione dell'art. 21-quinquiesL. n. 241 del 1990 in ragione del fatto che il provvedimento era privo della previsione di indennizzo, almeno pari alle spese sostenute per la realizzazione del chiosco da parte del titolare. In altri termini, il ricorrente lamenta, nel caso di specie, la sussistenza del pubblico interesse che legittima l'adozione dell'atto di revoca, a fronte della mancanza di una serie di passaggi procedimentali che sarebbero necessari per ritenere attuale e concreto tale interesse (deliberazione consiliare, la VAS, il parere sismico del genio civile nonché la previsione dell'indennizzo).

L'istituto della revoca

Il Collegio amministrativo precisa, in via preliminare, come la revoca costituisca un provvedimento amministrativo, di secondo grado, che l'Amministrazione adotta per eliminare dal mondo giuridico, sia pure con effetto ex nunc, un proprio precedente atto. La L. n. 15 del 2005, codificando l'istituto in parola mediante l'introduzione nel testo della L. n. 241 del 1990 dell'art. 21-quinquies, ha aggiunto due ulteriori tasselli alla ricostruzione giuridica di esso, prevedendo da un lato l'indennizzo in favore del destinatario del provvedimento di revoca e dall'altro la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie afferenti la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo stesso. Il citato art. 21-quinquies ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi, che ne legittimano l'adozione: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. In conclusione, la revoca di provvedimenti amministrativi è, quindi, possibile non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi).

Le motivazioni dei giudici amministrativi

Precisato l'istituto della revoca, il Collegio amministrativo giudica il provvedimento della PA legittimo, in quanto assistito dai presupposti giuridici previsti dalla normativa. Nel caso di specie, infatti, l'interesse pubblico è stato dimostrato secondo la seguente sequenza di atti:

- la Giunta comunale con propria deliberazione ha incaricato l'Ufficio tecnico comunale dell'avvio di un confronto concorrenziale per la formulazione di una proposta integrata di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio interrato multipiano;

- il dirigente con propria determinazione ha successivamente approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo per la finanza di progetto;

- la Giunta comunale ha affidato, con propria deliberazione, al dirigente del settore lavori pubblici il compito di redigere il progetto preliminare di un intervento sovrapponibile (tunnel) a quello di finanza di progetto, provvedendo successivamente ad approvare lo stesso ai fini del finanziamento pubblico e, con successivo atto, ha chiesto la rimodulazione del progetto del tunnel accorpandolo a quello del parcheggio;

- il dirigente ha, quindi, successivamente approvato un nuovo Schema di Avviso pubblico per la scelta del promotore nell'ambito della procedura di affidamento, con successiva approvazione da parte della Giunta Comunale del pubblico interesse della proposta presentata con diritto di prelazione per la fase successiva della procedura, di modo che il progetto del promotore venne inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici e posto a base di gara;

- prima della revoca dell'atto di concessione, l'Amministrazione ha svolto la conferenza di servizi nella quale sono stati esaminati i pareri delle Amministrazioni interessate.

Dagli atti prodotti dall'amministrazione, emerge in modo incontestabile, che il progetto che interessa l'area sulla quale insiste anche il chiosco gestito dal ricorrente costituisca oggetto di un progetto molto più ampio che ha raggiunto un grado di sviluppo che ne attesta la concreta sussistenza, rendendo per tale verso legittima la revoca disposta.

Conclusioni

Il Collegio amministrativo conclude precisando come, la sussistenza di un interesse pubblico che giustifica la revoca ai sensi dell'art. 21-quinquiesL. n. 241 del 1990 non deve necessariamente concretarsi nell'adozione di tutti gli atti prescritti per la realizzazione del progetto di pubblica utilità, occorrendo però che, come avvenuto nella specie, siano stati posti in essere gli atti idonei a determinare un sufficiente livello di concretizzazione dell'iniziativa. Infine, la mancata previsione dell'indennizzo non incide sulla legittimità della disposta revoca, atteso che la giurisprudenza ha avuto modo in più occasioni di affermare che "la mancata liquidazione dell'indennizzo unitamente alla disposta revoca non costituisce un vizio dell'atto di autotutela, ma consente al privato di agire per ottenere l'indennizzo" (cfr. Cons. di Stato, n. 2244 del 2010).

Pertanto, definitiva il provvedimento di revoca risulta immune dai vizi denunciati e il ricorso deve essere, quindi, respinto.

T.A.R. Molise, Sez. I, 29 settembre 2017, n. 327

 
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