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06/10/2017 - I limiti del fondo incentivante dopo il d.lgs. 75/2017

tratto da self-entilocali.it

Puglia, del. n. 110 – I limiti del fondo incentivante dopo il d.lgs. 75/2017

 

Un sindaco ha chiesto se, in caso di cessazione di personale, nel rispetto del tetto fissato per l’anno 2016, le risorse di riferimento incidenti sulla parte stabile delle risorse decentrate possano restare definitivamente acquisite alla medesima parte stabile del fondo decentrato ovvero se costituiscano residui della parte stabile da destinare alla parte variabile del fondo decentrato dell’anno successivo ai sensi dell’art. 17, co.5, del Ccnl del personale degli enti locali dell’1 aprile 1999. 

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 110/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 ottobre, hanno evidenziato che dal 2017, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, opera come tetto l’ammontare del fondo costituito per l’anno 2016, mentre non è più operante l’obbligo della decurtazione in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio.

Pertanto, quando un dipendente cessa dal servizio per qualunque causa, la somma corrispondente al trattamento economico, allo stesso erogato, posto a carico della parte stabile del fondo (es. per progressione economica orizzontale) viene riacquisita alla stessa parte stabile e resa disponibile secondo le regole di distribuzione del fondo stabilite dall’ordinamento vigente.

In sede di contrattazione integrativa decentrata, è comunque consentito trasferire, per il solo anno immediatamente successivo, nella parte variabile del fondo, le risorse della parte stabile non utilizzate.

L’art. 17, co.5, del Ccnl del personale degli enti locali dell’1 aprile 1999, confermato dal successivo art. 31, comma 5, del Ccnl del 22 gennaio 2014, prevede, infatti, che “le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”.

Trattasi di incremento una tantum delle sole risorse variabili che non può essere oggetto di conferma negli anni successivi (parere ARAN n.1830 del 3 marzo 2016)...

 

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 110 – 17

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