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04/10/2017 - La rivisitazione della dotazione organica, per motivazioni obiettive, giustifica la revoca del concorso anche in fase avanzata

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

La rivisitazione della dotazione organica, per motivazioni obiettive, giustifica la revoca del concorso anche in fase avanzata

di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Alcuni candidati, dopo aver superato le prove scritte, in attesa della convocazione prevista per le prove orali, ricorrono al giudice amministrativo avverso l'atto di revoca del concorso disposto dall'Ente pubblico non economico (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati). Il Tribunale Amministrativo di prime cure accoglie le domande di annullamento dell'atto di revoca, considerando la mancanza delle giustificazioni addotte dall'Ente con l'atto di revoca, in quanto nel frattempo l'Ente aveva in ogni caso proceduto ad assumere personale anche se con contratti di lavoro flessibile, aumentando nel contempo anche le ore di straordinario del personale esistente. Avverso la decisione della sentenza del Tribunale di prime cure, ricorre in Consiglio di Stato l'Ente evidenziando come, la nuova normativa aveva indotto l'Ente a modificare la propria dotazione organica, tanto che le figure professionali previste nel concorso bandito non erano più necessarie, mentre la nuova dotazione organica richiedeva professionalità diverse tanto da far attivare l'ente alla provvista del citato personale con contratti di lavoro a tempo determinato, anche in considerazione di esigenze eccezionali e transitorie.

La risposta del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada concentrano, pertanto, la loro attenzione sulle motivazioni della revoca del bando di concorso, stigmatizzando come, la rivisitazione della dotazione organica, fosse la conseguenza diretta della nuova normativa nascente dall'abrogazione delle tariffe che, di fatto, esautorando i Consigli dei vari Ordini forensi dal potere disciplinare sui propri iscritti, aveva determinato minori introiti finanziari a causa della diminuzione del numero di richieste di pareri di congruità sulle parcelle da parte degli iscritti. Il fatto che l'ente abbia successivamente attivato contratti a tempo determinato, non è dirimente della illegittimità della revoca del concorso disposta, in quanto la provvista del personale era di categoria inferiore rispetto a quella del bando di concorso e, inoltre, la provvista non era a tempo indeterminato in considerazione della necessità di smaltire il lavoro arretrato. Essendo state accertate le motivazioni e ritenute le stesse oggettivamente sussistenti, la revoca del concorso non si appresta a possibili censure. D'altra parte, precisa il Collegio amministrativo di Appello, i giudici non possono sostituirsi con le loro decisioni a valutazioni rimesse alla sola discrezionalità auto-organizzativa dell'Ente, rappresentando le stesse tipiche scelte di amministrazione attiva. Va, inoltre, aggiunto come i ricorrenti non abbiano neppure impugnato l'atto di riorganizzazione effettuato dall'Ente.

Conclusioni

Pur avendo il Consiglio di Stato, accolto l'appello dell'Ente con riforma della sentenza del TAR, tuttavia, ha precisato che ai ricorrenti non sia preclusa una differente tutela giurisdizionale. Infatti, i partecipanti al concorso, dopo aver superato la prova scritta, in attesa della prova orale, in forza della revoca del bando, hanno visto definitivamente compromesso l'affidamento alla conclusione positiva della selezione e all'assunzione nel posto di lavoro aspirato. Da ciò discende, come a fronte della legittimità del provvedimento di revoca del concorso, gli atti disposti dall'Ente non siano in astratto preclusivi della domanda di risarcimento danni a tutela del legittimo affidamento maturato in capo al singolo candidato, ove ne sussistano in concreto i presupposti.

Cons. di Stato, Sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4343

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