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01/10/2017 - Utilizzo resti per calcolo turn over: questione di massima

tratto da self-entilocali.it

Sardegna, del. n. 70 – Utilizzo resti per calcolo turn over: questione di massima

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare nel 2017 il 100% della capacità assunzionale non utilizzata nel 2015.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 70/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 settembre, dopo aver richiamato le norme più recenti che sono intervenute a disciplinare il c.d. turn over, hanno evidenziato che per il 2017 la capacità assunzionale degli enti locali è pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, percentuale che può essere innalzata al 75% o al 100% là dove ricorrano i presupposti della deroga.

Secondo i magistrati contabili, i resti delle pregresse capacità assunzionali, che vanno ad aggiungersi alla capacità assunzionale c.d. “di competenza”, devono essere conservati nella misura con cui sono stati quantificati nel periodo in cui è stata determinata la capacità assunzionale non utilizzata, sulla base delle percentuali del turn over allora vigenti.

Le regole sopravvenute – diverse percentuali del turn over – dovrebbero riguardare esclusivamente la capacità assunzionale c.d. “di competenza” dell’anno x, ovvero solo quella che deve essere determinata sulla base della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente.

Di diverso avviso la Sezione Lombarda nella deliberazione n.  secondo cui i “resti devono essere presi in considerazione solo per determinare l’entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale che deve necessariamente essere rispettosa della percentuale fissata dal legislatore per l’anno in cui si intende procedere con la nuova assunzione”.

Quindi, secondo tale orientamento, la percentuale del turn over vigente nel 2017 dovrebbe essere applicata non solo sulla spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente ma anche sui resti della capacità assunzionale determinatasi nel 2015.

In ragione del contrasto interpretativo, i magistrati contabili della Sardegna hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie, affinché sia stabilito se i resti delle facoltà assunzionali di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, possano essere usufruiti nella misura prevista nell’anno in cui si sono generati, oppure se anche ad essi debbano essere applicate le percentuali del turn over vigenti nell’anno in cui vengono utilizzati per effettuare nuove assunzioni.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sardegna del. n. 70 – 17

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