20/11/2017 - un commento alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio
Nella tormentata materia dei diritti di rogito del Segretario Comunale si è registrata, in questi giorni, un’ulteriore presa di posizione favorevole da parte della giurisprudenza del Lavoro, tutta la categoria dei Segretari Comunali è venuta piacevolmente a conoscenza grazie ad un post, pubblicato sul proprio profilo facebook dal Collega, Avv. Giovanni Curaba, in servizio, a far data dal 17.07.2017, in alcuni Comuni della Provincia di Brescia, dopo oltre un quinquennio di servizio, prestato in diversi Comuni della Provincia di Varese.
Il post – accompagnato da una foto che trapela euforia e gioia allo stato puro – sintetizza in modo chiaro e lineare i contenuti della Sentenza del Giudice del Lavoro di Busto Arsizio del 13/11/2017, n. 446, che ha accolto integralmente tutte le doglianze e richieste, oggetto del Ricorso, depositato dal Collega.
Per le ragioni di seguito sintetizzate, la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 13/11/2017, n. 446 può essere pacificamente definita come “storica” per tutta la categoria dei Segretari Comunali.
Infatti, il Giudice adito ha sconfessato la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 21/2015 non solo nella parte in cui viene statuita la non spettanza dei diritti di rogito ai Segretari Comunali di Fascia “A” e“B”, che rogano contratti in Enti privi di Dirigenti ma anche - ed è questa una delle peculiarità della Sentenza in questione - nella parte in cui il Giudice contabile ha preteso di porre integralmente a carico del Segretario Comunale, Ufficiale rogante, oltre che l’IRAP anche la CPDEL e il TFR.
Con riferimento all’IRAP sui diritti di rogito del Segretario Comunale è stato chiarito dal Tribunale di Busto Arsizio che la medesima deve essere posta integralmente a carico del Comune e non del Segretario Comunale, Ufficiale rogante. Infatti, l’art. 3, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 è chiaro nell’individuare tra i soggetti passivi dell’IRAP solo la P.A. e non i dipendenti pubblici; tra i quali, a buon diritto, rientra anche il Segretario Comunale.
Nel proprio Ricorso, il Collega ricorrente ha richiamato la Sentenza del TAR Sardegna n. 493 del 09/06/2016 con la quale è stato definito “… pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è l’Ente pubblico” .
Operando in senso contrario – come, purtroppo, è accaduto nel caso di cui trattasi, finito nelle aule di Tribunale – l’IRAP è stata trasformata da imposta sulle attività produttive, quale è a normativa vigente, in imposta sul reddito del dipendente pubblico.
Con riferimento alla CPDEL e al TFR è stato chiarito dal Giudice di Busto Arsizio che : "Nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi vanno ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel Nostro Ordinamento giuridico - alcuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi. Gli "oneri riflessi" devono essere ripartiti tra il Comune di .... e il Ricorrente, e non posti integralmente a carico del Segretario Comunale”.
Il Giudice del lavoro di Busto Arsizio è arrivato a tale conclusione condividendo in pieno il richiamo del Collega – contenuto nel proprio Ricorso - al combinato disposto degli artt. 2115 del Codice civile e 2, comma 2 della Legge n. 335/1995 e ss.mm.ii..
Ulteriori sono le peculiarità della Sentenza n. 446/2017 che finiscono per renderla un tassello importante- da tenere a memoria storica - per la materia dei diritti di rogito del Segretario Comunale.
Innanzitutto, per la quarta volta in Italia, l’Ente resistente è stato condannato al pagamento delle spese legali, sostenute dal Segretario Comunale ricorrente. In precedenza, nello stesso senso si erano orientati il Tribunale di Potenza con la Sentenza n. 411 del 20.04.2017; la Corte di Appello di Brescia con la Sentenza n. 272 del 18.05.2017 ed il Tribunale di Parma con la Sentenza n. 250 del 26.10.2017.
In secondo luogo, il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio ha statuito che ai fini dell’individuazione della base di calcolo da cui partire per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare al Segretario Comunale rogante non può essere posto il criterio meramente interpretativo del “c.d. stipendio percepito” ma occorre applicare lo “stipendio teorico annuo”.
Il Collega con forza ha sottolineato nel proprio Ricorso come l’art. 10, comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 se, da un lato, ha innalzato da 1/3 ad un 1/5 il limite della quota massima dei diritti di rogito di spettanza dell’Ufficiale rogante, dall’altro ha continuato ad utilizzare l’espressione “stipendio in godimento”, prescindendo, quindi, da ogni riferimento al periodo di effettivo servizio prestato dal Segretario Comunale presso il Comune.
L’art. 37 del C.C.N.L. del 16/05/2001 nel definire i criteri di calcolo dei diritti di rogito non contempla affatto la “temporalizzazione del compenso spettante al Segretario rogante” ma rinvia semplicemente al comma 1 dello stesso art. 37, che descrive la struttura della “retribuzione” del Segretario Comunale e Provinciale. Il Collega con forza ha evidenziato nel proprio Ricorso come la “temporalizzazione del compenso spettante al Segretario Comunale rogante” contrastasse con la ratio dei diritti di rogito, che costituiscono - indipendentemente dal periodo di servizio prestato dal Segretario presso il Comune - un ristoro sia per la specifica e peculiare competenza che è richiesta al medesimo nella stesura dei contratti, nei quali è parte l’Ente, sia per le gravose personali responsabilità penali, civili e amministrative che vengono assunte dal Segretario Comunale nella veste di Ufficiale rogante.
Pertanto, in sede di quantificazione dei diritti di rogito si applica il criterio dello “stipendio teorico annuo” del Segretario Comunale e non il criterio dello “stipendio percepito”, che è e rimane – come espressamente evidenziato dal Giudice del Lavoro di Busto Arsizio con la Sentenza n. 446/2017, “disancorato” sia dalla legge sia dalla normativa contrattuale vigenti.
Altro aspetto interessante del quale si occupa la Sentenza n. 446 del 13/11/2017 è quello della non scomputabilità della 13^ mensilità. dalla base di calcolo da tenere in considerazione, ai fini della quantificazione in concreto dei diritti di rogito del Segretario Comunale.
La tredicesima mensilità non va scorporata dalla base di calcolo dei diritti di rogito per la semplice ragione che la medesima è parte integrante della retribuzione del Segretario Comunale ed i diritti di rogito hanno natura retributiva, essendo gli stessi conglobati nel trattamento complessivo del Segretario Comunale ai sensi del richiamato art. 37 del C.C.N.L. del 16/05/2011.
Nel caso di specie, il Segretario Comunale veniva chiamato a rogare in forma pubblico-amministrativa, nell’anno 2016, presso lo stesso Ente, privo di Dirigenti, sette contratti di appalto, tra lavori e servizi.
In particolare, dei 7 contratti in questione, 5 erano stati rogati dal Collega in qualità di “Reggente” dell’Ente, quando godeva ancora dello status giuridico ed economico, connesso alla Fascia professionale “C” (Periodo Aprile/Giugno 2016) mentre i restanti 2 contratti erano stati rogati dal medesimo, in qualità di “Titolare” dell’Ente, quando, ormai, era stato promosso in fascia “B” e aveva iniziato a godere del relativo status.
Rispetto a questi ultimi 2 contratti, i diritti di rogito venivano, di fatto, negati dall’Ente, appellandosi alla Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 21/2015 e rinviando sine die e in modo generico l’adozione della Determinazione di liquidazione ad una auspicata interpretazione autentica dell’art. 10, comma 2 bis del D.L. n. 90/2014.
Rispetto, invece, ai primi 5 contratti rogati in fascia “C”, i diritti di rogito venivano drasticamente ridotti, ai danni del Segretario Comunale attraverso il ricorso a) al criterio interpretativo del c.d. “stipendio percepito”, posto a base del calcolo dei diritti da liquidare in concreto; b) allo scorporo dalla suddetta base di calcolo della 13^ mensilità; c) al caricamento integrale sull’Ufficiale rogante non solo dell’IRAP ma anche della CPDEL e del TFR.
Le restrittive operazioni di calcolo dei diritti di rogito venivano poste in essere dall’Ente nella piena consapevolezza che l’Ufficiale rogante non avesse raggiunto nell’anno 2016 il limite legale di 1/5 dello stipendio in godimento.
L’Ente piuttosto che applicare “le norme vigenti” in materia di diritti di rogito - ex art. 10, comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 e art. 37 del C.C.N.L. 16/05/2001 - si è appellato con forza ed in modo ostinato alle “interpretazioni restrittive di tali norme”, partorite, a più riprese, nella materia di cui trattasi dall’ARAN (Orientamento 05/12/2011 – Seg 024), dal MEF (Parere del 17/06/2011), dalla Corte dei conti e dal Ministero dell’Interno (Parere del 30/05/2013).
La Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro del 13.11.2017 n. 446, rende ormai doverosa una riflessione attenta – da parte del Legislatore nazionale - sulla materia di che trattasi, al fine di arrestare definitivamente un contenzioso giudiziario, che sta assumendo dimensioni preoccupanti, con dispendio di importanti risorse economiche sia per i Comuni ma anche per i Segretari Comunali, Ufficiali roganti.
Dall’adozione della Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 21/2015, ad oggi, sono salite a 17 le Sentenze favorevoli, pronunciate in tutta Italia, nella materia dei diritti di rogito.
Dei diciassette Segretari Comunali - che si sono trovati costretti ad adire il Giudice del Lavoro pur di avere riconosciuti i propri diritti – solo 4 (quattro) però, non hanno dovuto sopportare, oltre allo stress di un giudizio, anche il peso del pagamento delle spese legali.
Si auspica che per gli altri colleghi - le cui cause sono ancora pendenti - i Giudici aditi seguano l’esempio recente dei Tribunali di Busto Arsizio con la citata Sentenza n. 446 del 13.11.2017 e di Parma con la Sentenza n. 250 del 26.10.2017, con le quali - come già sopra richiamato - i Comuni resistenti sono stati condannati alle spese legali, in favore dei Segretari Comunali ricorrenti.