20/11/2017 - diritti di rogito: ancora una sentenza dal Tribunale di Busto Arsizio
seguono le considerazioni del collega Giovanni Curaba pubblicate su FB.
"La Sentenza del Giudice del Lavoro di Busto Arsizio del 13/11/2017, n. 446 nell’accogliere integralmente tutte le mie doglianze e richieste, depositate in ricorso :
1) ha condannato l’Ente resistente sia al pagamento integrale dei diritti di rogito maturati nell’anno 2016 dall’Ufficiale rogante sia al pagamento degli interessi legali e alla rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) ha condannato l’Ente resistente al pagamento delle spese legali sostenute dal Segretario Comunale ricorrente (IV° caso, registratosi, ad oggi, in Italia);
3) ha sconfessato la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 21/2015 su due fronti: non solo nella parte in cui viene statuita la non spettanza dei diritti di rogito ai Segretari Comunali di Fascia “A” e“B”, che rogano contratti in forma pubblico-amministrativa in Enti privi di Dirigenti ma anche (I° caso, registratosi, ad oggi, in Italia) nella parte in cui il Giudice contabile - pone integralmente a carico del Segretario Comunale, Ufficiale rogante, oltre che l’IRAP anche la CPDEL e il TFR;
4) ha preso le distanze dal Parere del MEF del 17/06/2011 e dal Parere del Ministero dell’Interno del 30/05/2013, con i quali - ai fini dell’individuazione della base di calcolo da cui partire per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare al Segretario Comunale rogante – è stato riesumato il criterio meramente interpretativo del “c.d. stipendio percepito” in luogo dello “stipendio teorico annuo”;
5) ha bocciato l’Orientamento applicativo RAL ARAN del 05/12/2011 – Seg 024 secondo il quale dalla base di calcolo da tenere in considerazione, ai fini della quantificazione in concreto dei diritti di rogito del Segretario Comunale, occorrerebbe scorporare la 13^ mensilità."