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10/11/2017 - Codice del Terzo settore: rapporti tra P.A. e Volontariato

tratto da self-entilocali.it

Lombardia, del. nn. 281 e 284 – Codice del Terzo settore: rapporti tra P.A. e Volontariato

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di avvalersi direttamente delle prestazioni rese a titolo gratuito da singoli volontari senza stipulare una convenzione con l’organizzazione di volontariato.
I magistrati contabili della Lombardia, con le deliberazioni nn. 281 e 284 del 2017, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 3 novembre, hanno evidenziato che la disciplina dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e gli enti del Terzo Settore, nel cui ambito sono comprese anche le organizzazioni di volontariato, è oggi contenuta nel d.lgs. 117/2017, “Codice del terzo settore”, in vigore dal 3 agosto 2017.
L’art. 56 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato, (ente del terzo settore) per lo svolgimento di servizi ed attività sociali in favore di terzi se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ma la scelta dell’organizzazione con cui convenzionarsi deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e deve prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, tra cui le spese necessarie per l’assicurazione dei volontari così come espressamente previsto dall’art. 18 che impone alle organizzazioni del terzo settore di assicurare i propri associati e di porre a carico delle P.A. il rimborso dei suddetti costi in caso di convenzionamento”.
L’art. 18 del d.lgs. 117/2017 (che replica in buona sostanza l’art. 4 della legge n. 266/1991) dispone che: “(…) gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché’ per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli. 3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”.
Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sulla disciplina del così detto Terzo Settore, pertanto, l’ente non può ricorrere autonomamente alle prestazioni del volontario essendo necessaria l’interposizione dell’organizzazione di volontariato (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 192/2015; sez. Toscana, del. n. 141/2016sez. Piemonte, del. n. 126/2017).

Leggi le delibere
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 281 – 17

CC Sez. controllo Lombardia del. n. 284 – 17

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