Nel nostro Paese è sempre aperto il cantiere delle cosiddette ''riforme'' che, dopo essere state precedute da annunci miracolistici e la promessa di avere, finalmente, trovato soluzioni definitive a problemi (peraltro non prioritari), ci trasferiscono testi normativi, rigorosamente, non armonizzati con il contesto normativo che, come spesso succede, una volta emanati, necessitano interventi correttivi o peggio interpretativi o (peggio ancora) “ignorativi”, cioè, con testi scritti così male che, pur se vigenti, è meglio fare finta che non vi siano.
Proprio nel momento in cui si avverte la necessità di combattere la corruzione e affermare il principio di legalità, sarebbe opportuno che le leggi fossero chiare e applicabili, oltre che univoche e rispettate, soprattutto da chi ne invoca il rispetto altrui.
Dopo avere riformato anche le più recenti riforme, adesso è la volta del cosiddetto “pacchetto” dei decreti Madia che, dopo essere stati rivisti, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che aveva rilevato l’irregolarità della procedura, sono stati riproposti per sottoporli all’iter previsto.
Gli ambiti di intervento sono tanti e uno di essi riguarda la riforma della cosiddetta “riforma Brunetta”. L’intervento complessivo consiste nella modifica di 17 articoli del decreto legislativo 150/2009 e l’aggiunta di ulteriori 2 articoli, tutti finalizzati alla ridefinizione del sistema di valutazione e del sistema di relazione con le organizzazioni sindacali.
L’aspetto di maggiore interesse, oltre all’apertura alla contrattazione di nuovi ambiti, è indubbiamente la componente relativa al sistema di programmazione che dovrà comporsi di due tipologie di obiettivi:
a) obiettivi generali che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza, coerentemente con le politiche nazionali e gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e in relazione al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.;
Ciò vuol dire che ogni amministrazione dovrà allineare il proprio sistema di programmazione alle “priorità strategiche”. È previsto, infatti, che il Piano della Performance, documento programmatico triennale, sia definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica.
Nel nuovo articolo 19-bis, inoltre, è previsto che i cittadini anche in forma associata partecipino al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione, il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati.
A ciascuna amministrazione viene richiesto di adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.
Tra i destinatari figurano anche gli “utenti interni alle amministrazioni” che partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall’Organismo indipendente di valutazione.
E’ previsto, inoltre, che i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione siano pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell’amministrazione.
Santo Fabiano