09/03/2017 - Incarichi gratuiti ai pensionati della Pa, assicurati come co.co.co.
Incarichi gratuiti ai pensionati della Pa, assicurati come co.co.co.
di Mauro Pizzin
In caso di affidamento di incarichi gratuiti a dipendenti in pensione da parte delle Pubbliche amministrazioni, ai fini dell’applicazione ad essi della copertura assicurativa ciò che pesa non è la gratuita dell’incarico ma la qualificazione ad esso data dall’amministrazione interessata. A sottolinearlo è una nota dell’Inail, diramata ieri.
La regola
Si ricorda che l’articolo 5, comma 9, del Dl 95/12, convertito dalla legge 135/12, ha fatto divieto al tutte le amministrazioni dello Stato, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della Pa e alle autorità indipendenti, inclusa la Consob, di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito. In questo contesto - evidenzia l’Inail - ai fini della copertura assicurativa da applicare al pensionato ciò che conta è solo «la qualificazione che la stessa amministrazione conferente intende dare al rapporto che va ad instaurare con il soggetto in relazione all’oggetto della prestazione dedotta nell’atto di conferimento o nel contratto».
Le modalità
Per l’assolvimento degli obblighi assicurativi si applicheranno, quindi, le solite modalità della speciale “gestione per conto” o della gestione assicurativa ordinaria, a seconda che il soggetto assicurante sia destinatario dell’una o dell’altra modalità e, nel caso delle amministrazioni pubbliche rientranti nella gestione per conto, della natura del rapporto instaurato. Se l’amministrazione conferente qualificherà l’incarico come collaborazione coordinata e continuativa scatterà l’obbligo assicurativo nella forma della gestione ordinaria nel caso in cui sussistano i requisiti per la stessa, ossia il coordinamento con il committente, la personalità e la continuità delle prestazioni lavorative. La stessa regola si applicherà anche per le amministrazioni rientranti nella gestione per conto, in quanto quest’ultima non ricomprende i lavoratori parasubordinati.
Se viceversa gli incarichi gratuiti sono inquadrati come rapporto di lavoro autonomo, non potrà trovare attuazione l’obbligo assicurativo in assenza di una apposita norma di riferimento.