di Arturo Bianco
I vincoli di tetto del fondo e di riduzione per la diminuzione del personale in servizio sono in vigore e si applicheranno fino a che il legislatore non avrà dettato una disciplina differente. Il fondo può, per la diminuzione del personale in servizio, essere tagliato sia utilizzando il metodo della media aritmetica, sia quello dei risparmi effettivi, metodo quest’ultimo che appare come preferibile. La costituzione del fondo è una scelta che appartiene alla competenza dell’ente. Sono queste le più recenti indicazioni dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Lazio, dell’Umbria e della Toscana in tema di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata
LA DURATA DEI VINCOLI AL TETTO ED ALLA RIDUZIONE
Le disposizioni della legge di stabilità 2016, comma 236, che dettano un tetto al fondo per la contrattazione decentrata sono da ritenere pienamente in vigore e per la loro cessazione occorre una specifica scelta legislativa. E’ questa la indicazione contenuta nel parere della sezione di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 6/2017.
Il parere richiama in premessa le indicazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 34/2016, per la quale gli elementi di novità della nuova disposizione rispetto alle previsioni dettate dal DL n. 78/2010 sono i seguenti: “1) il richiamo espresso delle due condizioni presupponenti la reiterazione del tetto di spesa, vale a dire, il lasso temporale necessario all’adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma in materia di personale della Pubblica amministrazione e la sopravvenienza di particolari esigenze di finanza pubblica; 2) l’inserimento dell’inciso “tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente ”; 3) l’assenza di una analoga previsione diretta a consolidare nel tempo le riduzioni operate al trattamento accessorio per effetto della intervenuta riduzione del personale in servizio ... l’intenzione di prorogare l’operatività del precedente sistema vincolistico in attesa della preannunciata riforma del settore”.
Nel ricordare che queste disposizioni non sono costituzionalmente illegittime, ci viene detto che “la cessazione degli effetti di una norma, inoltre, può discendere solo dalla volontà espressa o tacita del legislatore ed allo stato attuale non risulta intervenuta né un’espressa abrogazione normativa del comma 236 che contiene, come noto, un richiamo ai predetti decreti legislativi, né l’introduzione di altre disposizioni incompatibili o volte a disciplinare interamente la materia”. E, di conseguenza, mutuando il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 378/2016, leggiamo che “la legge di stabilità 2016 non prevede un orizzonte temporale precisamente definito come quello previsto dal Legislatore del 2010. Deve aggiungersi, poi, che la norma in esame è espressamente finalizzata ad esigenze di finanza pubblica che spetta soltanto al legislatore valutare ed eventualmente ritenere superate”.
LA RIDUZIONE PER LA DIMINUZIONE DEL PERSONALE
Sia il metodo della media aritmetica del personale in servizio sia il metodo dei risparmi di spesa effettivamente realizzati possono essere utilizzati per calcolare la quantità di risorse da tagliare dal fondo per la diminuzione del personale in servizio, anche se il metodo dei risparmi di spesa effettivamente realizzati appare preferibile. Sono queste le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria n. 2/2017.
Leggiamo che “l’identità di contenuto tra la norma in esame (nda comma 236 legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016) e quella del 2010 rende ancora attuale la contrapposizione tra i due criteri formatisi in vigenza della precedente disposizione normativa, relativi alla corretta individuazione del metodo da seguire per individuare la riduzione del fondo a cui l’Ente deve adeguarsi in conseguenza delle cessazioni di personale”. Infine, leggiamo che si “ritiene legittimo per l’Ente procedere a calcolare la riduzione del fondo prevista dall’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, adottando il criterio elaborato dalla Sezione Lombardia, in quanto appare in base ad un principio di ragionevolezza maggiormente aderente alla volontà normativa”.
LA QUANTIFICAZIONE
Le amministrazioni hanno la possibilità di sommare, ai fini del calcolo del tetto, i fondi per la contrattazione decentrata e le risorse che, negli enti senza dirigenti, sono destinate al trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative. Esse devono inoltre effettuare in modo globale il calcolo delle risorse del salario accessorio in caso di gestione associata. Sono queste le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 59/2016.
Ci viene detto che nel comma 236 della legge n. 208/2015, che ricordiamo essere la disposizione che detta il tetto del fondo 2015 come soglia massima per i fondi per la contrattazione decentrata ed obbliga le amministrazioni alla loro riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto di quello assumibile, non sembra rinvenirsi “un limite distinto tra il fondo delle risorse decentrate e le poste contabili del bilancio dell’ente per l’indennità di posizione e risultato, limitandosi, la norma in esame, nel suo tenore letterale ad una previsione di carattere generale sul contenimento della spesa per tali tipologie di risorse”.
Altro principio affermato dal parere è il seguente: “il limite di spesa posto, per quegli enti che si associano mediante convenzione per l’utilizzo del personale, va calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto dagli enti associati”. Per cui, ad esempio, l’ente da cui dipende il responsabile che viene utilizzato anche da un’altra amministrazione, potrà portare in detrazione la somma che gli viene rimborsata, ma l’ente che effettua il rimborso la dovrà portare in aumento. La esclusione della possibilità di portare in detrazione i rimborsi non viene accolta in quanto cozza con le esigenze di razionalizzazione che per il legislatore sono alla base della scelta di dare corso a convenzioni per la gestione associata.
Nel calcolo del fondo 2015 occorre infine, sulla scorta dei principi di carattere generale fissati per il calcolo del tetto di spesa del personale, si vedano i pareri della sezione autonomie n. 25/2014, 27/2015 e n. 16/2016, fare riferimento alle risorse che sono state effettivamente sostenute. Leggiamo infine nel parere che il limite fissato dalla spesa 2015, se correttamente calcolato nel rispetto del comma 557 quater (nda della legge n. 296/2006 e smi), è un limite statico, modificabile esclusivamente per le spese afferenti il trattamento accessorio del personale globalmente inteso, in misura proporzionale additiva o diminutiva in relazione alla capacità assunzionale o alle riduzioni di personale in servizio dell’ente.