Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2017 / Maggio / 31/05/2017 - Responsabilità amministrativa per danno da lite temeraria

31/05/2017 - Responsabilità amministrativa per danno da lite temeraria

tratto da self-entilocali.it

Responsabilità amministrativa per danno da lite temeraria

 

L’inutile opposizione a legittimi decreti ingiuntivi (cd. lite temeraria), con conseguente aggravio di somme per interessi moratori e spese di giudizio, genera responsabilità amministrativa e danno erariale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 107 depositata l’11 maggio 2017.

Nel caso di specie un’impresa, a fronte dell’esecuzione dei lavori commissionati, non aveva ricevuto il pagamento delle proprie spettanze.

Ciò in quanto l’ente non aveva ottenuto l’erogazione del mutuo che avrebbe dovuto finanziare tali lavori, non avendo trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti la documentazione necessaria per ottenere l’erogazione delle relative somme.

Il creditore aveva ottenuto dalla competente autorità giudiziaria un’ingiunzione di pagamento.

La giunta comunale aveva scelto di fare opposizione al decreto ingiuntivo continuando la lite che, come era inevitabile, veniva definita con esito di soccombenza in giudizio della p.a. opponente con conseguente aggravio di somme per ulteriori e successivi interessi moratori, spese di giudizio e spese di registrazione della sentenza.

Il danno economico arrecato all’ente è stato addebitato al Sindaco e agli assessori comunali.

A tal proposito si evidenzia che la decisione della p.a. di difendersi in giudizio, resistendo ad un’azione intrapresa da un soggetto privato, si configura generalmente come una condotta lecita, e che, in linea tendenziale, la soccombenza in un processo non è di per sé produttiva di un danno erariale e, quindi, causa di responsabilità amministrativa per coloro che abbiano preso la determinazione di agire in giudizio.

La prevedibilità di un esito negativo della controversia di per sé non è sufficiente a qualificare come temeraria la condotta processuale, occorrendo, invece, la messa in atto di un comportamento che, in relazione al singolo caso concreto, deve essere qualificato, imprudente, avventato o ingiustificato (Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, sent. 154/2016).

Per evitare la commissione di un illecito contabile è dunque indispensabile che la scelta di resistere a un contenzioso sia supportata da una sia pur minima possibilità di ottenere la vittoria giudiziale.

Leggi la Sentenza
CC Giur. Lazio sent. n. 107 -17

« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman