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30/05/2017 - La riforma Madia sblocca gli incarichi dirigenziali

tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com e qui pubblicato in quanto free

La riforma Madia sblocca gli incarichi dirigenziali

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

 

Nessuna traccia della nuova disciplina sulla dirigenza pubblica ma sblocco degli incarichi. Sono questi i contenuti della riforma Madia che riguardano i vertici amministrativi della Pa.

La disciplina sulla dirigenza 
Relativamente al primo aspetto, la previsione contenuta nella legge n. 124/2015 voleva la creazione di tre ruoli unici: quello della dirigenza statale, quello della dirigenza regionale e, infine, quello della dirigenza degli enti locali, nel quale avrebbero dovuto confluire i segretari comunali e provinciali, la cui figura veniva, di conseguenza, abolita. Sulla base di questi indirizzi, era stato elaborato uno schema di decreto legislativo, il cui iter era prossimo all'approvazione definitiva quando è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha sancito l'illegittimità di alcune parti della predetta legge delega. In questo contesto, il Governo ha preferito lasciar cadere la revisione della materia. E', quindi, necessario, qualora si voglia riaffrontare l'argomento, ripartire con nuovi indirizzi contenuti in una altrettanto nuova legge delega.

Le novità sugli incarichi 
In ordine alle novità in materia di incarichi ai dirigenti, la riforma Madia accoglie le richieste pervenute da varie parti della pubblica amministrazione, enti locali compresi, e abroga il comma 219 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015. Tale disposizione imponeva a tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001 di rendere indisponibili posti di dirigenti di prima e seconda fascia vacanti alla data del 15 ottobre, fatte salve alcune eccezioni puntualmente precisate dalla norma stessa. Stante i riflessi molto pesanti sulla portata del succitato comma 219, alcune amministrazione, in primis i Comuni e le Regioni, hanno avanzato dubbi sull'applicabilità della stessa, facendo rilevare che, al loro interno, non era presente la distinzione in fasce dei dirigenti e che la stessa legge disponeva, per tali enti, norme specifiche nel successivo comma 221. Ma l'orientamento monolitico delle sezioni regionali delle Corte dei conti non ha accolto la tesi degli enti locali sul presupposto che l'ambito soggettivo della norma era individuato nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001.
Come se non bastasse, all'inizio dell'anno è intervenuto un parere della Corte dei conti per il Veneto (deliberazione n. 56 del 31 gennaio 2017) nella quale si leggeva che i magistrati contabili «ritenevano condivisibile l'inclusione, nell'ambito del vincolo di indisponibilità, anche dei posti di qualifica dirigenziale coperti attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL».
Lo scompiglio è stato generale: se si potevano salvare le nomine effettuate prima dell'entrata in vigore della legge, sicuramente non si poteva procedere alla sostituzione dei dirigenti che avrebbero cessato dall'incarico durante il periodo di vigenza della disposizione. Si pensi alle difficoltà che avrebbero incontrato le amministrazioni locali che si apprestano ad affrontare il prossimo turno elettorale. Forse per questo motivo, la riforma Madia cancella la norma, dando il via libera agli incarichi a termine, ovviamente nei limiti numerici e di spesa che la normativa impone.

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