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20/06/2017 - Contratto di transazione: esula dalla nozione di debito fuori bilancio

tratto da self-entilocali.it

Puglia, del. n. 80 – Contratto di transazione: esula dalla nozione di debito fuori bilancio

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla qualificazione giuridico-contabile del contratto di transazione, in particolare chiedendo se la transazione si ponga come una fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio ex articolo 194 del Tuel.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 80/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 giugno, hanno ribadito che le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell’articolo 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della “…natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio…”.

Nello specifico, nell’ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l’istituto contrattuale della transazione (sez. Umbria, del. n. 123/2015sez. Lombardia, del. n. 181/2017).

Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell’ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento.

Ne deriva che l’ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l’obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall’art. 191 del Tuel e di correlare ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.

Qualora ricorrano ipotesi transattive che comportino il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, la competenza a provvedere spetterà al Consiglio comunale che, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 lett. i) del Tuel, adotta qualsiasi atto che comporti l’assunzione, da parte del Comune, di “…spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo…”. (sez. Piemonte, del. n. 345/2013 e sez. Puglia, del. n. 181/2013).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 80 – 17

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