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18/01/2017 - Danno erariale consistente per amministratori, funzionari, segretario e sindaco per non avere attivato procedure adeguate di controllo nei confronti della società in house

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Danno erariale consistente per amministratori, funzionari, segretario e sindaco per non avere attivato procedure adeguate di controllo nei confronti della società in house
di Vincenzo Giannotti - Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

Il fatto

A seguito della costituzione da parte di un comune di una società in house, dallo stesso interamente partecipata, con lo scopo di fornire il servizio di smaltimento e conferimento dei rifiuti, non solo nei confronti del comune partecipante ma anche di altri comuni limitrofi, la Procura conveniva in giudizio in primis il Sindaco, il Segretario generale, il responsabile del Settore ambientale e il responsabile dei servizi finanziari del comune che aveva costituito la citata società, e per altre poste di danno i Sindaci, Segretari comunali, i Responsabili di Area economico finanziaria, i Responsabili di Area lavori e tributi, nonché i membri del Collegio dei revisori, dai comuni limitrofi. Le due poste di danno erano state così riassunte:

La prima posta di danno riguarda l'ente locale che aveva l'intera partecipazione della Società in house, e che avrebbe dovuto svolgere quella puntuale attività di controllo, conosciuta con l'espressione di "controllo analogo", ex art. 113 del T.U.E.L., che comporta un controllo non meramente formale sulla società limitato alla nomina degli amministratori, ma sostanziale e strutturale e, quindi, con la definizione congiunta degli obiettivi gestionali da perseguire, con l'individuazione delle scelte gestionali strategiche da adottare, della quantità e qualità dei servizi da erogare, il tutto in regime di continuo monitoraggio sui risultati raggiunti e sugli equilibri di bilancio da rispettare al fine di non travolgere i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno, come pure al fine di rendere legittimi gli affidamenti dei servizi da parte del socio unico altrimenti non attribuibili alla medesima società in house. In assenza di tale controllo analogo, la voluta formazione di debiti fuori bilancio a fronte della sottostima dei servizi, i pesanti oneri moratori pagati dalla propria partecipate, la voluta mancata stipula dei contratti con alcuni comuni vicini ed in generale il depauperamento delle risorse della società in house costituivano precisa posta di danno nei confronti del Sindaco, Segretario, responsabile del settore ambientale e del responsabile dei servizi finanziari (per complessivi circa 3 Milioni di euro ripartibili in misura paritaria nei confronti dei diversi soggetti convenuti);

La seconda posta di danno si riferiva all'utilizzazione dell'impianto di discarica rifiuti della società in house da parte dei comuni vicini, spesso in assenza della sottoscrizione dei contratti di servizio, tale situazione aveva creato enormi debiti della società in house senza alcuna possibilità per quest'ultima di prevedere il tempo di pagamento delle fatture, come pure senza alcuna previsione della spesa da sostenere da parte degli enti locali conferenti che hanno nel tempo accumulato debiti largamente consistenti.

Nonostante le deduzioni effettuate dai convenuti essenzialmente incentrate sulla non competenza della Corte dei conti nel giudizio di responsabilità attivato, la Procura disponeva l'atto di citazione e la causa veniva fissata innanzi al Collegio contabile.

Le motivazioni del Collegio Contabile

I giudici contabili confermano tutte le responsabilità dei convenuti, nonché la ripartizione del danno erariale tra gli stessi per le seguenti motivazioni.

In via preliminare viene rilevata la configurazione giuridica della società in house per le seguenti ragioni:

a) Sussiste la prima caratteristica dell'affidamento in house, in considerazione della partecipazione totalitaria pubblica, senza alcuna previsione dell'ingresso di soci privati;

b) nello statuto della società è espressamente previsto che l'attività prevalente dovrà comunque essere quella che viene svolta per i servizi in house, ovvero svolta per il Comune e per gli altri Enti Pubblici che diventeranno soci della società.

Precisa a tal riguardo il Collegio contabile come la sussistenza del requisito dell'attività prevalente fa scaturire che i soggetti ricoprenti funzioni principali nel Comune avrebbero dovuto prestare una maggiore attività di controllo sia nel momento dell'affidamento dei servizi sia nel momento della previsione delle risorse da destinare alla gestione dei medesimi, cosa che non è avvenuta.

Le motivazioni per le quali sono da condannare i convenuti, del comune che deteneva la partecipazione totalitaria, è essenzialmente dovuto alla mancanza di un pur minimo controllo della propria società lasciando che la stessa si trovasse in una situazione di illiquidità e con debiti consistenti, con obbligatorio ricorso ad operazioni di factoring, con consistenti oneri finanziari, per poter assolvere alle proprie obbligazioni giuridiche. Il Collegio contabile conferma pienamente le accuse mosse dalla Procura ai convenuti in quanto nell'arco temporale di preposizione agli Uffici, sono risultati responsabili delle omissioni degli atti di formazione della spesa che avrebbero dovuto essere obbligatoriamente assunte (art. 191 TUEL) e quindi il responsabile dell'area tecnica, a cui era demandata la conclusione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, il responsabile dell'area economico finanziaria, che avrebbe dovuto verificare la capienza dello stanziamento nel pertinente capitolo di spesa, e non da ultimo ma in primis del Sindaco che, come capo dell'Amministrazione comunale, sovrintende al regolare svolgimento dei servizi pubblici anche al fine della verifica degli obiettivi assegnati ai dirigenti dei singoli uffici. Tutti i soggetti suindicati sono stati chiamati a rispondere del danno prodotto e determinato dalla irregolare procedura di spesa così come previsto dal quarto comma dell'art. 191 TUEL che prevede, per l'appunto, a fronte di un'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi derivanti dalla corretta procedura di spesa, una specifica responsabilità amministrativa in capo ai funzionari e agli amministratori che hanno posto in essere una tale condotta.

Medesimo discorso in tema di responsabilità va effettuato nei confronti di tutti gli amministratori, segretari e funzionari che hanno permesso l'acquisizione dei servizi in assenza di contratto e di forme di pagamento, in quanto gli oneri finanziari (interessi moratori) maturati nei rapporti commerciali di fatto il principio generale della debenza degli interessi moratori di cui agli artt. 1206 e 1219 c.c..Costituisce, infatti, principio giuridico di portata generale che trova regolamentazione in tutti i rapporti obbligatori quello che, laddove la prestazione da rendere consista nella dazione di una somma di denaro e non sia stato fissato un termine per l'adempimento, lo stesso è determinato con rinvio agli usi e comunque la prestazione deve essere resa al domicilio del creditore senza bisogno di alcuna intimazione per iscritto.

Conclusioni

Il Collegio contabile conferma tutte le condanne (tranne che per due amministratori di comuni limitrofi che avevano posto rimedio al pagamento degli interessi moratori) e la medesima ripartizione del danno a fronte della mancata cura di tutti i convenuti alla corretta gestione della cosa pubblica.

Corte dei conti-Lazio, Sez. giurisdiz., 10 gennaio 2017, n. 4

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