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18/01/2017 - ANAC: approvavate le prime linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
ANAC: approvavate le prime linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
di Daniela Bauduin - Avvocato e giornalista pubblicista. Con la collaborazione della dr.ssa Maria Longobardi

 

Nel 2016, il legislatore delegato ha introdotto modifiche alla disciplina approvata nel 2013 in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 97 del 2016 e D.Lgs. n. 33 del 2013), con la conseguenza che nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (paragrafo 7.1 Trasparenza) l'Autorità Nazionale Anticorruzione (per brevità anche "ANAC" o "Autorità") si riservava di intervenire con apposite linee guida. Come è ben noto, l'ANAC svolge attività di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, a tal fine controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, può richiedere alle P.A. e ad altri enti notizie, informazioni, atti e documenti, può imporne la pubblicazione ed ordinare altresì di adottare atti o rimuovere comportamenti. La trasparenza è definita dal legislatore come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1, comma 1, D.Lgs. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016). Attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.). Infatti, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare "forme e modalità" attuative delle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013 (art. 49, comma 4), ma non possono derogare ai contenuti del decreto che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza.

Nell'adunanza del 28 dicembre 2016, l'Autorità ha approvato in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». Nel fornire indicazioni alle P.A. e ad altri enti sulle principali e più̀ significative modifiche intervenute, le Linee guida in disamina chiariscono, fin dall'introduzione, che la trasparenza è principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Si articolano in tre parti:

- la prima si occupa dell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33 del 2013, della programmazione della trasparenza e della qualità dei dati pubblicati;

- la seconda fornisce indicazioni sulle principali modifiche e integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel citato D.Lgs. n. 33 del 2013;

- la terza chiarisce l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati e la decorrenza della nuova disciplina.

A proposito dell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33 del 2013, di particolare importanza è la precisazione fornita dall'Autorità su enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, di cui all'art. 2-bis, comma 2, e sulle società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, di cui all'art. 2-bis, comma 3, soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le P.A. "in quanto compatibile". In attesa dell'adozione di specifiche Linee guida, per consentire da subito l'adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza e, nel contempo, evitare un'applicazione diversificata e disomogenea della trasparenza anche all'interno della stessa tipologia di enti, l'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come "necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente".

Tra le novità di rilievo del D.Lgs. n. 97 del 2016, la previsione di un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e di un unico Responsabile (RPCT), in sostituzione dei precedenti "Programma triennale della trasparenza e dell'integrità" e "Piano triennale di prevenzione della corruzione". In una logica di semplificazione, l'Autorità evidenzia che tale documento unico non le deve essere trasmesso, ma deve invece essere pubblicato sul sito istituzionale non oltre un mese dall'adozione che deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza deve essere inserito uno schema che riporti, per ciascun obbligo, i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle varie fasi del flusso informativo. L'ANAC ritiene opportuno che ciascuna amministrazione definisca i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione dei dati e le modalità per vigilare e monitorare l'attuazione degli obblighi.

Il diritto ad una buona amministrazione richiede il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. In attesa della definizione di standard di pubblicazione, l'Autorità fornisce nelle Linee guida indicazioni operative per innalzare la qualità e la semplicità di consultazione di dati, documenti ed informazioni pubblicate.

Con riferimento alla decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione, i cinque anni di durata ordinaria decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'obbligo della pubblicazione, trascorso il quinquennio o i diversi termini previsti in casi specifici, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno, sezione dei siti web denominata "Amministrazione trasparente", e dopo i termini suddetti la trasparenza è assicurata mediante la possibilità̀ di presentare l'istanza di accesso civico.

L'Allegato 1 alle Linee guida contiene una tabella che recepisce le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97 del 2016 in relazione ai dati da pubblicare ed introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata "Amministrazione trasparente".

Delibera 28 dicembre 2016 dell'Autorità nazionale anticorruzione (G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)

Allegato 1, Delibera 28 dicembre 2016 dell'Autorità nazionale anticorruzione (G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)

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