13/01/2017 - Le principali pronunce e indirizzi della corte dei conti-15/31 dicembre 2016
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA' E CONTROLLI
- Un Sindaco, che con ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di sanità/incolumità pubblica, ha agito in sostituzione dell'Ente gestore unico del servizio idrico integrato che ha omesso di effettuare interventi di riparazione, chiede come contabilizzare le spese sostenute per tali interventi, in attesa della conclusione del recupero coatto delle somme; nello specifico, il Comune chiede se esse possono essere imputate nelle partite di giro, in quanto interventi in sostituzione di un soggetto terzo, o se la fattispecie determina un debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e), TUEL. La Corte, in risposta, rileva che l'art. 168 TUEL, stabilisce che "le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"; il citato principio contabile, al punto 7, specifica che "ai fini dell'individuazione delle operazioni per conto di terzi, l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa". Agendo in sostituzione dell'Ente gestore unico del servizio idrico integrato, il Comune non è mero esecutore di una determinazione altrui, ma mantiene discrezionalità ed autonomia decisionale, con la conseguenza che le transazioni poste in essere non possono essere classificate come servizi per conto terzi. Nello specifico l'Ente, come risulta da quanto comunicato, ha affidato a un'impresa i lavori per la realizzazione delle opere di riparazione, ripristino e manutenzione della rete fognaria e rete idrica danneggiate, individuando dunque ammontare, tempi, e destinatari della spesa. Pertanto la spesa sostenuta non rientra nei servizi per conto di terzi.
Corte dei conti-Calabria, delibera 27 ottobre 2016, n. 98
- Il rimborso delle spese legali non costituisce argomento di contabilità pubblica, per la quale materia, esclusivamente, è previsto il potere/dovere d'intervento in sede consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche a tutela della stessa discrezionalità della p.a.
Corte dei conti-Sardegna, delibera 19 dicembre 2016, n. 145
- Il giudice dei conti si esprime sulla corretta contabilizzazione di una spesa decennale e sulle problematiche correlate alla possibilità di mancata realizzazione delle entrate destinate alla copertura di tale spesa.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 19 dicembre 2016, n. 376
- La lettura combinata dei commi 3 e 6, art. 243-quater, TUEL e l'attribuzione alle Sezioni regionali della Corte dello svolgimento di funzioni di controllo a tutela della finanza pubblica, consentono di concludere che l'esame dello stato d'attuazione dei piani di riequilibrio non è diretto solamente a una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall'ente, ma ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto. L'obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario s'individua nell'attuazione di un percorso graduale di risanamento dell'ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall'art. 243-bis, comma 1, TUEL. L'eventuale aggravamento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell'ente preclude la realizzazione del percorso di risanamento che costituiva l'obiettivo primario del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario.
Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 20 dicembre 2016, n. 36/SEZAUT/2016/QMIG
- In materia di debiti fuori bilancio degli enti locali, l'espressione "sentenze esecutive" contenuta nell'art. 194 TUEL ricomprende anche il provvedimento d'assegnazione di somme dovute dal Comune nella sua qualità di debitore del debitore, pur in presenza di una dichiarazione del Comune stesso negativa ex art. 547 c.p.c., a nulla rilevando la sussistenza di un giudizio di opposizione pendente, in quanto la norma non richiede la sussistenza di un titolo giudiziale inoppugnabile, ma meramente esecutivo.
Corte dei conti-Liguria, delibera 21 dicembre 2016, n. 105
- Un Comune chiede se l'eccedenza di cassa di un'azienda speciale possa essere impiegata per realizzare un finanziamento a breve termine a favore del Comune che ne detiene in modo totalitario la partecipazione, evitandogli d'incorrere nei maggiori oneri in termini d'interessi passivi dovuti per l'anticipazione concessa dal tesoriere ex art. 222 TUEL: la Corte esclude che un Comune possa ricevere dalla propria azienda speciale un finanziamento a breve termine avente le stesse caratteristiche e finalità dell'anticipazione di tesoreria, anche agli effetti della sottrazione dai vincoli relativi alle operazioni costituenti indebitamento.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 21 dicembre 2016, n. 402
- Richiesta di parere sui criteri di contabilizzazione di un contratto che preveda la realizzazione di lavori aggiuntivi rispetto ad un precedente contratto di leasing immobiliare in costruendo stipulato prima dell'1 gennaio 2015 e iscritto nel bilancio dell'ente secondo il metodo patrimoniale; in particolare, se il nuovo contratto, concluso dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118 del 2011, vada necessariamente contabilizzato secondo il diverso metodo finanziario imposto dal nuovo principio contabile applicato oppure, in ragione del suo carattere accessorio, possa seguire le stesse regole di contabilizzazione del contratto precedente: secondo le disposizioni di legge e i principi contabili in vigore, il nuovo contratto potrà essere contabilizzato col metodo patrimoniale solo se, per il carattere della prestazione che ne costituisce l'oggetto, non sia suscettibile di configurare un'operazione autonoma e distinta rispetto a quella realizzata dal contratto precedentemente stipulato e i cui effetti non siano ancora esauriti.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 22 dicembre 2016, n. 422
- Sul quesito attinente la natura giuridica che caratterizza la spesa per investimento, per una sua corretta allocazione nell'ambito delle scritture dell'Ente e al fine della differenziazione rispetto alla spesa corrente, si richiama la disciplina legale contenuta nel vigente art. 3, comma 18, L. n. 350 del 2003, ove si dispone che "ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19, L. 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio".
Sono pertanto escluse dalla nozione di investimento le spese che non sono riconducibili direttamente alle categorie previste dalla fonte legale. Resta onere dell'ente verificare in concreto la riconducibilità della spesa oggetto del quesito alla nozione di spesa d'investimento delineata dalla legge.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 dicembre 2016, n. 431
ORGANI DI GOVERNO
- La locuzione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" prevista dall'art. 7-bis, D.L. n. 78 del 2015, convertito dalla L. n. 125 del 2015, che ha modificato l'art. 86, comme 5, TUEL, fissa un limite invalicabile di spesa rappresentato per l'ente locale dalle spese di funzionamento risultanti dal rendiconto del precedente esercizio.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 20 dicembre 2016, n. 145
- Il Presidente della Regione ha richiesto parere sull'erogazione di contributi a un gruppo consiliare monopersonale costituito, in corso di legislatura, da un consigliere che avrebbe potuto costituire il ridetto gruppo ad inizio legislatura e che non ha potuto farlo essendo stato attribuito il seggio al candidato con un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato presidente della Regione. Verificata l'ammissibilità soggettiva della richiesta, la Sezione ritiene che la fattispecie proposta sia riconducibile ad un'interpretazione estensiva dell'art. 2, comma 1, lett. g), D.L. n. 174 del 2012, con conseguente possibilità di finanziare un gruppo consiliare costituito in corso di legislatura da un consigliere che subentra ad altro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 21 dicembre 2016, n. 396
PERSONALE E PREVIDENZA
- Il giudice dei conti si esprime sulla normativa applicabile alla liquidazione dei compensi legali, in assenza di regolamento specifico previsto dalla normativa, ex art. 9, comma 8, D.L. n. 90 del 2014.
Corte dei conti-Calabria, delibera 22 novembre 2016, n. 105
- L'interpretazione e la concreta applicazione di norme previste dal contratto collettivo di lavoro, attiene a una sfera di competenza del tutto estranea all'ambito oggettivo della funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Corte dei conti-Puglia, delibera 1 dicembre 2016, n. 191
- Il giudice dei conti si esprime in materia di compensi professionali spettanti agli avvocati interni nei casi di sentenze favorevoli all'Ente in relazione ai fondi della contrattazione decentrata del personale dirigente e dipendente.
Corte dei conti-Puglia, delibera 13 dicembre 2016, n. 200
- L'art. 7, L. n. 150 del 2000, consente agli organi di vertice delle p.a. di nominare un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale. Al portavoce è attribuita, ai sensi del comma 2, un'indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità. L'incarico di portavoce rappresenta la realizzazione di una specifica finalità dell'Ente, che è assicurare la comunicazione politica istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice della p.a.; al portavoce sono, infatti, affidate funzioni di comunicazione all'esterno delle decisioni politico-istituzionali assunte dall'Ente. La giurisprudenza contabile ha ritenuto riconducibile la figura del portavoce a forme di collaborazione autonoma o consulenza con conseguente applicabilità dei limiti imposti dall'art. 6, comma 7, D.L. n. 78 del 2010 in tale materia, altre volte ha sostenuto l'esclusione di tali vincoli di spesa, oppure ha rilevato la sussistenza di elementi che potrebbero ricondurre il rapporto conseguente al conferimento dell'incarico di portavoce fra quelli sussumibili nella più ampia categoria dei rapporti di collaborazione diretta con gli Organi di governo degli Enti territoriali, propri degli Uffici di staff. Tuttavia, tali differenti prospettazioni non assumono specifica rilevanza per le Province, posto che i divieti vigenti dall'1 gennaio 2015 e previsti dall'art. 1, comma 420, lett. e), f) e g), L. n. 190 del 2014, assumono carattere particolarmente ampio e comprendono sia l'attivazione di rapporti di lavoro ex artt. 90 e 110 TUEL e di lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, che il conferimento di incarichi di studio e consulenza. La normativa in esame ha, inoltre, superato il vaglio di legittimità del Giudice delle Leggi che, con sentenza n. 143/2016, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale inerenti il su richiamato comma 420 ribadendo che i divieti d'acquisizione di nuovo personale, di cui alle lettere c), d), e) ed f), sono connotati dal fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, atteso che la spesa per il personale costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale. Conseguentemente deve ritenersi che, in vigenza dei predetti divieti che, secondo il tenore letterale della norma ricomprendono non solo l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 1, comma 420, lett. c), ma anche i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'acquisizione di personale attraverso l'istituto del comando (art. 1, comma 420, lett. d) e gli incarichi di consulenza non sia consentito alle amministrazioni provinciali di far ricorso alla figura del portavoce trattandosi, in ogni caso, di un incarico che assume carattere oneroso in virtù della corresponsione dell'apposita indennità prevista dal comma 2, art. 7, L. n. 150 del 2000. Trattasi, infatti, di un divieto assoluto da interpretare in senso rigoroso.
Corte dei conti-Puglia, delibera 13 dicembre 2016, n. 201
- Il giudice dei conti fornisce la corretta interpretazione dell'art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016, con riferimento alla possibilità di alimentare il fondo con il 2% dell'importo di gara dei servizi e delle forniture, e circa la possibilità di applicare l'incentivo alla predisposizione dei diversi livelli di progettazione.
Corte dei conti-Puglia, delibera 13 dicembre 2016, n. 204
- L'art. 1, comma 228, L. n. 208 del 2015, introduce una forte limitazione alla possibilità di turn-over di cui al D.L. n. 90 del 2014, ridefinendo la capacità assunzionale per gli anni 2016/2018 nella misura del 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente, ma nulla ha innovato in ordine alla perdurante possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili ex art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014. Ne consegue che, per il 2016, il totale della capacità assunzionale è dato dalla somma tra una quota di competenza (il 2016 si calcola sulla base dei cessati del 2015) e una quota a residuo del triennio precedente dinamico, pari nell'esercizio attuale a quanto non speso dei budget negli anni 2013-2014-2015 calcolato sulle rispettive cessazioni degli anni 2012-2013-2014. Quanto invece all'elemento di discrimine per l'impossibilità d'utilizzo dei resti (impegno economico dovuto alla stipula del contratto ovvero pubblicazione del bando di mobilità/concorso), la Sezione, tenuto conto anche dei principi dettati dall'armonizzazione contabile, ritiene occorra fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta, senza poter invece prendere in considerazione una spesa meramente programmata o oggetto di prenotazione d'impegno.
Corte dei conti-Molise, delibera 14 dicembre 2016, n. 172
- Il giudice dei conti, investito di una richiesta di parere sulle modalità di rideterminazione della retribuzione di posizione di un segretario comunale in convenzione (anche con riferimento agli eventuali arretrati spettanti), ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta in quanto il quesito, per come formulato, sostanzia un dubbio avente ad oggetto una fattispecie specifica e concreta, caratterizzata peraltro da atti gestionali già adottati, ed attiene altresì all'applicazione di norme convenzionali che, per costante giurisprudenza, fuoriescono dalla cognizione della Corte.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 14 dicembre 2016, n. 358
- Il comma 236, art. 1, L. n. 208 del 2015, pare militare per il riferimento al personale astrattamente assumibile indipendentemente dalla sua effettiva assunzione entro fine anno. Ai fini dell'individuazione di tale parametro pare corretto il riferimento all'individuazione posta in essere nel Programma triennale dei fabbisogni del personale 2016-18 (Piano occupazionale 2016), che va adottato non solo nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di assunzioni del personale, ma anche del budget assunzionale normativamente consentito per ogni Ente e delle effettive compatibilità di bilancio.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 15 dicembre 2016, n. 367
- La spesa sostenuta per gli addetti stampa soggiace ai limiti di contenimento previsti dall'ordinamento, costituenti vincoli di finanza pubblica per gli enti locali in quanto principi di coordinamento finanziario, primo fra tutti il limite ex art. 1, comma 557, L. n. 296 del 2006. In tal senso, peraltro, si esprime l'art. 71, comma 2, L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 Sardegna, che impone espressamente di tener conto, nella determinazione dei trattamenti economici e di missione, delle disposizioni di contenimento della spesa riguardanti il personale del pubblico impiego.
- Gli artt. 19 e 25, D.Lgs. n. 175 del 2016, precludono agli enti locali, in sede d'adozione degli atti d'indirizzo, di derogare all'obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 21 dicembre 2016, n. 252
- La mancata osservanza della riduzione, nel corso dell'anno 2015, del rapporto fra spese di personale e spese correnti di cui all'art. 1, comma 557, lett. a), L. n. 296 del 2006 (norma ora abrogata) non comporta per le p.a. locali l'applicazione nell'anno 2016 del divieto assunzionale previsto dal comma 557-ter della medesima disposizione.
Corte dei conti-Veneto, delibera 22 dicembre 2016, n. 386
SERVIZI PUBBLICI E AL CITTADINO
- Nel caso in cui la partecipazione dell'ente sia minoritaria (e in assenza di altri soci pubblici, che consentano il controllo della società), il servizio espletato non è da ritenere "servizio di interesse generale" posto che, a prescindere da ogni altra considerazione relativa alle finalità istituzionali dell'ente, l'intervento pubblico (stante la partecipazione minoritaria) non può garantire l'accesso al servizio così come declinato nell'art. 4, D.Lgs. n. 175 del 2016: l'accesso al servizio non sarebbe svolto dal mercato o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica, economica, continuità, non discriminazione.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 21 dicembre 2016, n. 398
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA' E CONTROLLI
- Pubblicata la relazione annuale 2016 concernente "I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari".
- Il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
- Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2017.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
- La Corte pronuncia condanna per tutto il danno patrimoniale relativo alle spese rendicontate ma non documentate, e a tutte le spese documentate di cui non è dimostrata l'inerenza all'attività del Gruppo consiliare della Regione, mentre considera legittime alcune delle spese documentate che appaiono compatibili con la funzione pubblica; ritiene d'identificare l'elemento soggettivo nella colpa grave, per la negligenza mostrata nel non fornire idonea documentazione giustificativa e ritiene altresì sussistente il dolo per quanto riguarda le spese non ammissibili, in quanto non relative all'attività del Gruppo consiliare.
Corte dei conti-Valle d'Aosta, sentenza 16 dicembre 2016, n. 8
- Si dichiara irregolare, con conseguente condanna al pagamento delle spese, il conto dell'economo, in quanto: l'ammontare della spesa economale per l'esercizio supera l'importo dell'anticipazione; è stato prodotto un solo verbale di verifica di cassa, che deve essere invece trimestrale; alcuni mandati di pagamento sono stati emessi a favore del successivo economo; la maggior parte delle spese economali afferisce alla spese postali e di notifica, che non sono regolarmente documentate: l'economo, infatti, anticipava le somme relative agli impiegati incaricati, che dichiarano di averle ricevute, ma non è allegata alcuna documentazione dimostrativa della spesa.
Corte dei conti-Liguria, sentenza 20 dicembre 2016, n. 119