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11/01/2017 - Aran: convenzione di segreteria e retribuzione di posizione del Segretario

tratto da entionline.it

11/01/2017 - Aran: convenzione di segreteria e retribuzione di posizione del Segretario

Il 22 dicembre l’Aran ha pubblicato il parere Ral_1890, nel quale esclude che il convenzionamento di segreteria tra due o più enti possa incidere anche sull’ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario, nel senso di comportare l’erogazione allo stesso di un più elevato ammontare di tale specifica voce retributiva, sulla base della sommatoria degli abitanti dei diversi enti che si vanno a convenzionare.

 

DI SEGUITO IL PARERE ARAN

RAL_1890_Orientamenti Applicativi

Nel caso di convenzione di segreteria, è possibile determinare l’ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario commisurandola alla “sommatoria” della popolazione di tutti i comuni aderenti alla convenzione?

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia, per quanto di competenza e sulla base della disciplina contrattuale, nei propri orientamenti applicativi, ha già avuto modo di precisare che:

1. la retribuzione di posizione del segretario viene determinata, ai sensi dell'art.41 del CCNL del 16.5.2001, dell'art.3 del CCNL della medesima data concernente il biennio economico 2000-2001 e dell’art. 3 del CCNL dell’1.3.2011, con esclusivo riferimento alla classe demografica dell'ente di cui è titolare;

2. l’art.45 del CCNL del 16.5.2001 stabilisce che, in caso di segreteria convenzionata, al segretario compete solo ed esclusivamente la specifica retribuzione mensile aggiuntiva ivi prevista, pari ad una maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 1, lett. da a) ad e) del medesimo CCNL del 16.5.2001 in godimento dello stesso;

3. pertanto, si esclude che il convenzionamento di segreteria tra due o più enti possa incidere anche sull’ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario, nel senso di comportare l’erogazione allo stesso di un più elevato ammontare di tale specifica voce retributiva, sulla base della sommatoria degli abitanti dei diversi enti che si vanno a convenzionare;

4. diversamente ragionando, accettando cioè la tesi esposta, si determinerebbe un paradosso applicativo in relazione alle stesse fasce professionali dei segretari e alla determinazione degli importi della retribuzione di posizione per classi demografiche. Infatti, un segretario appartenente alla fascia B, incaricato di sede in un comune fino a10.000 abitanti (livello B2), applicando la regola della sommatoria in presenza di una convenzione con altri tre comuni della medesima fascia demografica, si vedrebbe riconoscere anche la retribuzione di posizione più elevata stabilita per il livello B1, in mancanza  di qualsiasi clausola legittimante.

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