06/01/2017 - Il Segretario comunale può presiedere la commissione di concorso
Il Segretario comunale può presiedere la commissione di concorso
di Ulderico Izzo
"La seconda sezione del Tar Calabria con la sentenza n.2401 del 7 dicembre 2016 ha ritenuto legittimo l'atto di nomina della commissione di concorso adottato dal segretario comunale con cui incaricava se stesso a presiedere detta commissione...
La sentenza, con arguta motivazione, ritiene non fondate le censure mosse da ricorrente, perché questi non ha tenuto in debita considerazione che il Segretario comunale non ha gito come vertice burocratico dell'amministrazione, ma quale responsabile del procedimento di attuazione del fabbisogno di personale, cosa che gli era stata attribuita con espressa deliberazione della Giunta comunale. Infatti, l'organo esecutivo con propria delibera, antecedente la determinazione di approvazione del bando di concorso, decideva di mantenere in capo al Segretario generale la specifica responsabilità dei procedimenti di attuazione del fabbisogno del personale. Tale atto, di natura organizzativa, non è stato assolutamente contestato in sede di ricorso e il giudice adito ha potuto verificare che la nomina del Segretario, quale Presidente della commissione di concorso, è avvenuta in applicazione dell'articolo 107 del Testo unico degli Enti locali che espressamente prevede che sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare sia la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e sia la responsabilità delle procedure di concorso."
SUL MEDESIMO ARGOMENTO VEDI LA NOTIZIA DATA SUL NOSTRO SITO IL 21.12.2016