09/02/2017 - Sui diritti di rogito la giurisprudenza è univoca.
Sui diritti di rogito la giurisprudenza è univoca.
Con sentenza n.46/2017, pubblicata il 31 gennaio scorso, il Tribunale di Monza ha dato ragione al collega M. L. nella nota questione. Riporto di seguito uno chiaro stralcio della sentenza: "E’ pacifico che i comuni ove opera il ricorrente sono privi, in organico, della figura dirigenziale. Ciò premesso, anche se il ricorrente è inquadrato quale segretario comunale di fascia A e gode, pertanto, di una retribuzione tabellare equiparata a quella dirigenziale, al medesimo compete ugualmente la quota dei diritti di segreteria entro il limite previsto dalla legge.
La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari non dirigenti, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti. La lettera della norma è chiara, essendo il suo significato reso evidente dall’utilizzo della congiunzione “e” e dell’avverbio “comunque”, che, nel collegare la prima e la seconda ipotesi, stanno ad indicare che si tratta di due distinte fattispecie: la prima, quella dei segretari comunali che, a prescindere dalla fascia di appartenenza, operano in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, la seconda, quella dei segretari privi di “qualifica” dirigenziale (espressione atecnica che sta a significare i segretari di fascia C, il cui trattamento retributivo tabellare non è equiparato a quello della dirigenza), ai quali ultimi compete “comunque”, ossia “in ogni caso”, l’attribuzione della quota dei diritti di segreteria, anche se in servizio presso enti locali il cui organico contempla figure dirigenziali.".