08/02/2017 - Diritti di rogito: permangono le divergenze giurisprudenziali
Il quadro normativo di riferimento
Il comma 1 dell'art. 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ha abrogato l'art. 41, comma 4, L. 11 luglio 1980, n. 312 in base al quale una quota del provento derivante dal pagamento dei cd. diritti di rogito corrisposti dalla controparte per la stipula dei contratti e spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'art. 30, comma 2, L. 15 novembre 1973, n. 734, era attribuita al Segretario comunale rogante. Di talché esso doveva essere interamente incassato dall'Amministrazione.
In sede di conversione, tuttavia, la L. 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 10 cit. a tenore del quale: «negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, comma 2, L. 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento».
Sicché allo stato ai segretari comunali il cui trattamento economico è equiparato a quello spettante ai dirigenti (segretari di fascia A e B) non competono gli emolumenti in parola che, di contro, restano confermati per coloro che abbiano un trattamento economico non equiparato alla dirigenza (segretari di fascia C), sebbene nel nuovo limite di 1/5 dello stipendio in godimento, più basso rispetto al precedente limite di 1/3 stabilito dall'abrogato art. 41, comma 4, L. n. 312 del 1980.
La tesi della Sezione Autonomie
Intervenendo per dirimere il conflitto tra le diverse Sezioni contabili (in particolare: quella lombarda con i pareri n. 275 e 297 del 2014 e quella sicula con il parere n. 194/2014 avevano mostrato maggior flessibilità riconoscendo i diritti di rogito anche ai segretari di fascia A e B che però fossero assegnati ad enti privi di dirigenza; mentre quella laziale ed emiliana con le delibere n. 21/2015 e n. 105/2015 lo avevano escluso) la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con Delib. 3 luglio 2015, n. 21, ha in primo luogo escluso che i singoli Enti possano incidere sulla disciplina della materia rimodulando l'an ed il quantum dei diritti di rogito erogabili e, in secondo luogo che «i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C».
Orientamento basato sia sulla ratio della novella che mira ad aumentare il gettito erariale, senza perciò pregiudicare i segretari che non abbiano un inquadramento dirigenziale, sia sul principio generale dell'onnicomprensività della retribuzione che può essere derogato solo in maniera espressa e con norma di stretta interpretazione.
La tesi della Corte dei conti partenopea
Tale assunto non condiviso da diversi Tribunali del Lavoro, tra cui quello milanese con Sent. 18 maggio 2016, n. 1539 (ma contra Tribunale del lavoro di Bergamo con Sent. 18 gennaio 2017, n. 33 e Corte dei conti Regione Emilia Romagna 15 settembre 2016, n. 74), è confermato però dalla recente Delib. n. 7 del 2017 della Corte dei conti partenopea.
Come noto, infatti, argomenta il Collegio campano, ai sensi dell'art. 31 del C.c.n.l. di categoria, i Segretari comunali e provinciali sono classificati in tre diverse fasce professionali (C, B e A) cui corrisponde l'idoneità degli stessi alla titolarità di sedi di comuni (e province) differenziate a seconda della consistenza della popolazione amministrata (rispettivamente comuni fino a 3mila abitanti; comuni fino a 65mila abitanti, purché non capoluoghi di provincia; comuni di oltre 65mila abitanti, o capoluoghi di provincia, e province).
Alle predette fasce corrisponde, inoltre, un diverso trattamento retributivo giacché: i Segretari di fascia B sono equiparati a quelli di fascia A (e quindi ai dirigenti) quanto a stipendio tabellare e indennità di posizione, mentre i Segretari comunali di fascia C percepiscono stipendio e indennità di importo ridotto (artt. 3 e 37 del medesimo C.c.n.l.).
Trattamento che è inoltre garantito dal meccanismo del cd. galleggiamento ex art. 41, comma 5, del citato contratto, in base al quale l'indennità di posizione del segretario comunale non deve essere «inferiore a quella stabilita per la posizione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa».
Secondo il Tutore dell'erario, pertanto, le descritte guarentigie valgono solo per i Segretari comunali di fascia C, in quanto destinatari di un trattamento retributivo inferiore, rispetto ai segretari di fascia A e B cui spetta invece il trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti (art. 3 del C.c.n.l.) a prescindere dalla presenza o meno nella struttura organizzativa dei dirigenti e a differenza dei segretari di fascia C in cui l'equiparazione si realizza soltanto se nella struttura organizzativa del Comune sono presenti dirigenti.
Dettando una disciplina derogatoria rispetto a quella generale, l'art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014 ha mantenuto in vita i diritti di rogito per il segretario comunale nel caso in cui quest'ultimo non percepisca una retribuzione equiparata a quella dei dirigenti. Questa fattispecie, in effetti, si verifica tutte le volte in cui il segretario appartiene alla fascia professionale C e non può godere del "galleggiamento" previsto dall'art. 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 (poiché nell'ente in cui presta servizio non è in servizio personale con qualifica dirigenziale).
Il suddetto ragionamento, conclude il Collegio, laddove ribadisce «il fondamentale principio di "omnicomprensività della retribuzione" e derogatorio solo per i Segretari comunali di fascia C in considerazione del differente e deteriore regime retributivo si pone in linea con l'intervento chiarificatore della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. cit. deliberazione n. 21/QMIG/2015 del 3 luglio 2015), con la successiva giurisprudenza della Corte dei conti (Delib. n. 74/2016/PAR della Sezione di controllo dell'Emilia Romagna; Sardegna, n. 74/2016; Marche, n. 90/2016) e con la pronuncia della Corte costituzionale, che pronunciandosi sulla problematica in esame in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale (sentenza in data 23 febbraio 2014), in merito a due articoli della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, Trentino Alto Adige, ha riconosciuto che l'art. 11 della legge regionale citata, che estende il diritto di rogito a tutti i segretari comunali, siano essi dirigenti o non dirigenti, in misura pari al settantacinque per cento del provento e fino al massimo di un quinto dello stipendio in godimento, non è in contrasto con l'art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014, come convertito dalla L. n. 114 del 2014, trattandosi di "principio fondamentale di finanza pubblica».
Corte dei Conti-Campania, Sez. contr., 18 gennaio 2017, n. 7