di Arturo Bianco
Si manifestano forti contrasti tra la magistratura del lavoro e le sezioni di controllo della Corte dei Conti sulla possibilità di erogare i diritti di rogito ai segretari di fascia A e B (che ricordiamo essere considerati compresi nella dirigenza pubblica) nei comuni privi di dirigenti. Invece, si deve considerare acquisito che questi compensi spettano ai segretari di fascia C, cioè quelli che non sono compresi nella dirigenza. Ed ancora che essi non spettano nei comuni con i dirigenti. Ed inoltre che il nuovo tetto è fissato in 1/5 del trattamento economico annuo dei segretati. Ed infine che, fino alla introduzione di scelte diverse da parte del nuovo contratto nazionale, essi devono essere corrisposti per la intera quota incassata dall’ente. Sono queste le indicazioni che è possibile fornire attualmente sulla erogazione di questi compensi.
LE SENTENZE
Il diritto alla percezione di questi compensi da parte dei segretari di fascia A e B neo comuni privi di dirigenti è stato fissato dalle seguenti sentenze di giudici di lavoro: Brescia n. 1486/2016; Busto Arsizio n. 307/2016: Milano n. 1359/2016 e in diversa composizione n. 2516/2016;Taranto n. 3269/2016 e Verona n. 23/2017. Anche se in modo indiretto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 consente la erogazione dei diritti di rogito ai segretari dei comuni privi di dirigenza, ivi compresi i segretari che sono inquadrati nelle fasce A o B.
In primo luogo leggiamo che “il dettato normativo è chiaro ..laddove estende i diritti di rogito a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali.. il legislatore non ha avuto riguardo al trattamento stipendiale ma inteso introdurre un criterio strettamente limitato alla formale qualifica di appartenenza” (Verona n. 23/2017). Ed ancora che “la qualifica dirigenziale non è in alcun modo ostativa all’attribuzione” dei diritti di rogito. “La chiarezza del dettato normativo induce ad escludere interpretazioni diverse sulle finalità in ipotesi perseguita dal legislatore e così a dissentire dalla decisione delle Corte dei Conti, sezione delle autonomie.. la stesa tiene dichiaratamente conto più che del piano testo normativo, della necessità di preferire le esigenze di maggiori entrate degli enti, rispetto all’interesse particolare del segretario comunale” (Brescia n. 1486/2016).
In senso contrario si è espressa la sentenza del giudice del lavoro di Bergamo n. 817/2016. Leggiamo in tale pronuncia, che riprende indicazioni della magistratura contabile, che i hanno diritto a percepire questi compensi solamente i “segretari comunali titolari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e per ciò solo non equiparati alla dirigenza, i quali non usufruiscano del galleggiamento, vuoi per mancanza di dirigenti nell'ente locale, vuoi per altre ragioni ammesse dall'art. 41, comma 5, del CCNL. Ne discende che il diritto di rogito continua a spettare solo a questi, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”. Inoltre viene affermato che “i diritti di segreteria, per quanto risulta dal CCNL, rappresentano un compenso solo eventuale, al pari, ad esempio della retribuzione di risultato, esulando dalla retribuzione tabellare”.
LE DELIBERE DELLA CORTE DEI CONTI
La sezione autonomie della Corte dei Conti, delibera n. 21/2015, ha ritenuto che i diritti di rogito non spettino a tutti i segretari di fascia A e B, a prescindere che nell’ente vi siano o meno dirigenti, in quanto essi sono assimilati alla dirigenza. Questo principio, anche dopo le citate sentenze dei giudici del lavoro, è contenuto nelle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile della Emilia-Romagna (74/2016), Sardegna (132/2016), Marche (90/2016), Veneto (255/2016), Puglia (167/2016) e Campania (7/2017).
La delibera 21/2015 della sezione autonomie della Corte dei Conti ha fissato il seguente principio di diritto: “Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.
La sezione di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, delibera n. 74/2016, ha chiarito che “l’interpretazione della norma data dal Tribunale di Milano nella sentenza di primo grado non appare convincente e la Sezione ritiene di confermare l’orientamento esplicitato secondo i principi stabiliti in sede nomofilattica dalla Sezione delle autonomie”.
LE CERTEZZE
Si può considerare consolidato che questi compensi spettano ai segretari di fascia C. In questa direzione vanno le indicazioni sia della magistratura contabile che, come principio di carattere generale, dei giudici del lavoro.
Si deve considerare sostanzialmente acquisito, anche se sul punto vi è solamente la sentenza del tribunale di Bergamo n. 762/2016, che questi compensi non vanno erogati ai segretari che svolgono la loro attività nei comuni con la dirigenza.
Si devono considerare consolidate, sulla base delle indicazioni contenute sia nei pareri resi dalle sezioni della Corte dei Conti, sia nelle sentenze del giudici del lavoro, le modalità di calcolo di questo compenso. Per cui i compensi vanno liquidati sul 100% di quanto incassato dal comune e non più nel 75% del 90% che restava al comune, essendo il restante 10% trasferito al Ministero dell’Interno. Ovviamente occorre restare nel tetto di 1/5 del trattamento economico annuo in godimento e non più di 1/3.
LE INDICAZIONI OPERATIVE
Occorre ricordare che nel nostro ordinamento si applica il divieto di estensione del giudicato, anche con riferimento a sentenze passate in giudicato. Sulla base di tale principio, non si possono applicare a casi simili le sentenze, per cui esse fanno stato solamente tra le parti.
Sulla base del quadro di contrasti interpretativi e di conseguente incertezza, appare assolutamente necessario che le amministrazioni provvedano a quantificare le somme che dalla estate del 2014, cioè dalla entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 90/2014, sarebbero spettate ai segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenza. E che provvedano al loro accantonamento tra le risorse a destinazione vincolata. In molte amministrazioni questi compensi vengono erogati, facendo sottoscrivere al segretario la clausola per cui tali compensi sono erogati a titolo provvisorio e che, nel caso in cui si affermerà che essi non spettano, dovranno essere restituiti all’ente.