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20/12/2017 - I rapporti tra l’istituto della mobilità e i vincoli assunzionali

tratto da self-entilocali.it

Campania, del. n. 253 – I rapporti tra l’istituto della mobilità e i vincoli assunzionali

 

Un sindaco ha chiesto se la mobilità in uscita verso un ente sottoposto a limitazioni possa essere considerata dall’ente cedente, a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali, come cessazione utile ai fini di nuove assunzioni dall’esterno.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 253/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 dicembre, hanno evidenziato che le procedure di mobilità tra enti, secondo la disciplina da ultimo introdotta dall’articolo 4 del d.l. 90/2014, sono finalizzate ad attuare una razionale distribuzione delle risorse umane, soprattutto in presenza di una normativa nazionale fortemente limitativa in materia di assunzioni.

I rapporti tra l’istituto della mobilità e i vincoli assunzionali sono disciplinati dall’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 che così dispone: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente“.

In altri termini, per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali, la mobilità è una forma di reclutamento consentita anche in deroga a tali vincoli, purché sia garantita la neutralità finanziaria dell’operazione per l’erario pubblico, con riguardo sia all’ente di provenienza sia a quello di destinazione, anche quando gli stessi siano sottoposti a discipline limitative differenziate.

La neutralità finanziaria, per essere tale, deve garantire che all’interno del comparto pubblico non si producano variazioni nella consistenza numerica dell’organico e incrementi nella spesa di personale.

A tal fine, la mobilità in uscita verso un ente sottoposto a limitazioni non può essere considerata dall’ente cedente, a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali, come cessazione utile ai fini di nuove assunzioni dall’esterno, così come l’ente di destinazione non può imputare l’ingresso in mobilità nella quota consentita dalle norme vigenti per le assunzioni (Corte dei conti Liguria, del. n. 37/2017).

E’ comunque sempre necessario che l’ente ricevente, a monte dell’operazione, rispetti il limite alla complessiva spesa del personale e risulti in linea con le regole dettate dal Patto di Stabilità Interno.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 253-17

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