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16/12/2017 - Valutazione della dirigenza: necessaria la previa determinazione degli obiettivi

tratto da self-entilocali.it

Valutazione della dirigenza: necessaria la previa determinazione degli obiettivi

 

L’attività del dirigente deve essere valutata in relazione agli obiettivi assegnati, che devono essere specifici e predeterminati rispetto al periodo di valutazione.

La mancata assegnazione degli obiettivi rende illegittima la valutazione negativa dell’operato del dirigente e può essere fonte di responsabilità per l’amministrazione in quanto il dirigente può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione civile, sez. Lavoro, con la sentenza n. 28404 depositata il 28 novembre 2017.

Nel caso di specie l’amministrazione, a fronte della mancata indicazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti, aveva raggiunto un accordo decentrato prevedendo la sostituzione degli obiettivi con una relazione finale da parte del singolo dirigente con riferimento all’attività istituzionale svolta.

Un dirigente non aveva presentato la relazione e, di conseguenza, allo stesso era stata attribuita una valutazione negativa.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal dirigente ribadendo che “perché venga effettuata una valutazione negativa dell’operato di un dirigente per non aver raggiunto degli obiettivi, da cui derivi la mancata corresponsione dell’indennità di risultato, è necessario che l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere tempestivamente gli obiettivi da raggiungere, periodicamente e/o anno per anno” (Cassazione, sentenza n. 9392/2017).

La giurisprudenza, sia amministrativa che contabile, è univoca nel ritenere la predeterminazione degli obiettivi quale antecedente logico-giuridico necessario alla fase valutativa, a sua volta decisiva per la positiva determinazione della erogazione dell’indennità di risultato (CdS, sent. n. 472/2014; CdS, sent. n. 131/2009; Corte conti, sez. Basilicata, sent. n. 48/2016; Corte conti, sez. Veneto, sent. n. 481/2009).

L’indennità di risultato, infatti, ha carattere premiale, visto che la relativa attribuzione dipende dalla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente.

Si tratta, quindi, di un emolumento che certamente non è suscettibile di corresponsione “automatica”, non preceduta cioè dalla suddetta verifica, come emblematicamente dimostrano i molteplici provvedimenti di condanna emanati dalla Corte dei conti per la avvenuta attribuzione della indennità di risultato in assenza del raggiungimento e/o della indicazione degli obiettivi (Corte conti, sez. Basilicata, sent. n. 48/2016).

In assenza di una reale predefinizione di obiettivi, ulteriori e diversi da quelli riconducibili alla ordinaria attività dirigenziale, l’amministrazione non può riconoscere e, dunque, erogare alcuna indennità di risultato.

In tali circostanze, tuttavia, il dirigente può richiedere il risarcimento dei danni per perdita di chance, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo.

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