07/12/2017 - Vigilanza collaborativa e funzione 'pedagogica' dell'ANAC
Vigilanza collaborativa e funzione 'pedagogica' dell'ANAC
Le riflessioni che più recentemente sono state sviluppate in merito ai profili funzionali dell’Autorità nazionale anticorruzione conducono verso il riconoscimento della circostanza per la quale il principio di leale collaborazione segni la complessiva attività di tale organismo. L’Autorità in questione – sulla cui natura giuridica si è sviluppato un particolare dibattito – rappresenta in tale ottica concentrata sul dato esclusivamente funzionale il “perno di un’organica policy di settore”, in quanto inserita in una peculiare “rete di scambi operativi” con altri poteri pubblici, finendo per rendere l’immagine di un modello di azione improntato all’idea della circolarità informativa e della condivisione dell’attività di regolazione. In tale contesto, che deve necessariamente essere ricostruito a partire dalla previsione istitutiva contenuta nel d.l. 24 giugno 2014, n. 90, si inquadra la specifica disposizione del nuovo codice degli appalti dedicata all’individuazione dei compiti dell’Anac. L’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016, dopo aver delineato il nuovo modello della “regolamentazione flessibile” (comma 2) si richiama espressamente alle funzioni di vigilanza, segnalazione e proposta dell’Autorità operando un finale riferimento alla “innovativa” figura della “vigilanza collaborativa”. L’individuazione della ratio sottesa alla nuova forma di controllo introdotta dall’art. 213, comma 3, lett. h), del d.lgs. n. 50/2016 richiede una preliminare contestualizzazione con riguardo ad un modello i cui tratti essenziali possono essere desunti dalla precedente legislazione in materia di poteri del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Il decreto Pubblica Amministrazione (d.l. n. 90/2014) all’art. 30 ha infatti operato un richiamo – sia pure in forma ancora non esplicita – all’idea di una diversa fattispecie di vigilanza idonea a tradursi in una verifica preventiva di legittimità degli atti “relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015”, avendo quale parametro di riferimento le nuove disposizioni dettate in materia di trasparenza dalla l. n. 190/2012. Il testo normativo in questione, pur non contenendo un esplicito riferimento alla nozione di “vigilanza collaborativa”, costituisce il punto logico di partenza da cui trae origine siffatta nuova forma di controllo cooperativo la cui qualificazione è stata operata successivamente per effetto del regolamento Anac in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi adottato dal Consiglio in data 9 dicembre 2014 e da ultimo con il già ricordato art. 213, comma 3, lett. h), del nuovo codice degli appalti. Il riconoscimento di una espressa base legislativa per siffatta figura – sia pure con la limitazione del suo ambito oggettivo di applicazione agli “affidamenti di particolare interesse” – si accompagna nel testo della disposizione de qua a due ulteriori indicazioni di carattere generale che necessitano di una apposita specificazione. La prima attiene ad una indicazione relativa alla disciplina procedurale minima della vigilanza di cui si discute, rispetto alla quale il legislatore opera un rinvio alla stipula di “protocolli di intesa” con le stazioni appaltanti ed un richiamo all’attivazione di tale forma di controllo sulla base di un’apposita richiesta da parte delle stazioni appaltanti. La seconda riguarda, invece, un profilo di carattere teleologico e coincide con l’individuazione (ed esplicitazione) della finalità della vigilanza collaborativa quale strumento di “supporto” delle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti e “nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara”. I due profili richiedono una separata trattazione, al fine di poter delineare successivamente il significato ed il valore che sembra potersi desumere da tale nuovo sistema di vigilanza cristallizzato nella disposizione codicistica... (segue)