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01/12/2017 - pareri o visti di regolarità a fronte di norme dello Stato che prevedono espressamente interventi "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

tratto da risponde.leggiditalia.it

L'ufficio Finanziario di questa amministrazione regionale si trova a dover rilasciare pareri o visti di regolarità a fronte di norme dello Stato che prevedono espressamente interventi "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Esiste una interpretazione univoca della disposizione?

a cura di Simone Chiarelli

Non esiste una soluzione interpretativa univoca di una norma apparentemente chiara e lapidaria quale quella descritta (spesso inserita anche impropriamente in alcuni testi legislativi).

A tal proposito si possono fare alcuni esempi rifacendosi alla giurisprudenza della Corte dei Conti.

Caso 1: Nell'art. 55-bis, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall' art. 13, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il legislatore usa ellitticamente la frase "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" per significare che la p.a. deve provvedere attingendo alle "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente. S'intende così che, nel contesto in cui si colloca, la norma non preclude la spesa "nuova" solo perché non precedentemente sostenuta o la spesa "maggiore" solo perché d'importo superiore alla precedente previsione (ove prevista). Nel caso in esame, la decisione di spesa comporterà "oneri" nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio. In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente. In questo senso si conferma che "Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta "in sé" la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia "neutralizzato" nei termini sopra precisati, "dal momento che ben potrebbe un singolo aggravio di spesa trovare compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate"

Caso 2: La locuzione prevista dall'art. 7-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, che ha modificato l'art. 86, comma 5, TUEL, fissa un limite invalicabile di spesa rappresentato per l'ente locale dalle spese di funzionamento risultanti dal rendiconto del precedente esercizio. La norma ha inteso introdurre un vincolo finalizzato ad evitare che il riconoscimento del rimborso delle spese legali anche agli amministratori possa determinare un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso. Nella prospettiva del singolo ente locale il vincolo non può che essere parametrato alle spese precedentemente sostenute dallo stesso" ... ritenendo di poter individuare l'aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento nelle "nelle spese di funzionamento, in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall'altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all'Amministrazione."; in ragione di ciò, ha ritenuto "che non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, primo periodo, l'introduzione o l'aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all'organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne.

Caso 3: Circa la formula dell'art. 7-bisL. 6 agosto 2015, n. 125, valorizzando un'interpretazione strettamente aderente al dato testuale, si è evidenziato come l'applicabilità della disciplina in parola sia indefettibilmente subordinata alla circostanza che dal rimborso delle spese legali, anche agli amministratori, non derivi un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso. In tal senso, evidenziando come "nella prospettiva del singolo ente il vincolo non può che essere parametrato alle spese precedentemente sostenute dallo stesso", è stato altresì individuato quale aggregato idoneo a fungere da parametro di riferimento quello relativo "alle spese di funzionamento in quanto da un lato comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori e, dall'altro, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all'Amministrazione".

In linea di massima si deve dunque ritenere che la disposizione, pur prevedendo un vincolo esplicito e sanzionato (responsabilità contabile, dirigenziale ecc...) vada analizzata nello specifico contesto ammettendo valutazioni di "poste di bilancio" più ampie in determinati contesti.

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