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01/12/2017 - Indennizzi al dirigente per la perdita di chance se l’ente non assegna gli obiettivi

tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com e qui pubblicato in quanto free

Indennizzi al dirigente per la perdita di chance se l’ente non assegna gli obiettivi

di Vincenzo Giannotti

 

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28404/2017, stabilisce i seguenti principi di diritto per i dirigenti degli enti locali: a) la mancata assegnazione degli obiettivi ai dirigenti comporta un danno da perdita di chance risarcibile, la cui misura economica di riferimento corrisponde alle retribuzioni di risultato a lui non erogabili; b) i contratti decentrati non possono indicare norme in contrasto con le disposizioni legislative prevedendo, ad esempio, la sostituzione degli obiettivi con una relazione finale da parte dello stesso dirigente. Questi indirizzi del giudice di legittimità sono stati da ultimo espressamente inseriti nel Dlgs 74/2017 che, modificando il comma 5 dell'articolo 10 del Dlgs 150/2009, ha previsto espressamente una responsabilità amministrativa in capo all'organo di indirizzo politico in caso di mancata adozione del piano della performance, che per gli enti locali è unificato al piano degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione.

Il caso 
Un'amministrazione pubblica, che utilizza il contratto della dirigenza degli enti locali, a fronte della mancata indicazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti, aveva raggiunto un accordo decentrato nel quale veniva stabilita la sostituzione dei mancati obiettivi assegnati con una relazione da parte dei dirigenti sulle attività istituzionali dagli stessi svolte per l'erogazione della retribuzione di risultato. Un dirigente non aveva presentato la relazione con la conseguenza che allo stesso veniva attribuita una valutazione negativa. Il dirigente, pertanto, ricorreva al giudice del lavoro il quale, pur dichiarando l'illegittimità della valutazione negativa, in assenza della previa definizione degli obiettivi, respingeva le pretese economiche del ricorrente in considerazione della chiara disposizione del contratto integrativo che aveva previsto una relazione sostitutiva delle attività svolte nel periodo di riferimento, relazione questa che non era stata prodotta dal dirigente. Questa sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello.
È ricorso in Cassazione il dirigente evidenziando la nullità del contratto decentrato in quanto disposto in violazione dell'articolo 40, comma 3, del testo unico degli enti locali e dell'articolo 4, comma 3, del contratto collettivo 23 dicembre 1999 dei dirigenti degli enti locali.

Le indicazioni della Suprema Corte 
I giudici di Piazza Cavour giudicano il ricorso fondato in considerazione del chiaro dettato contrattuale (articolo 14 del contratto collettivo 23 dicembre 1999 ) secondo cui la valutazione dei dirigenti deve essere effettuata in relazione agli «obiettivi assegnati» previa adozione da parte degli enti di «criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione» da comunicarsi ai dirigenti « prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento». Continua, pertanto, la Suprema Corte precisando come il principio della necessaria individuazione preventiva degli obiettivi e dei criteri di valutazione, non può essere derogato dalla contrattazione decentrata di ente perché l'articolo 40, comma 3, del Dlgs 165/2001 prevede che le amministrazioni non possono sottoscrivere accordi che siano in contrasto con i vincoli imposti dalla contrattazione nazionale, in questo caso chiara nell'escludere la possibilità di una individuazione postuma degli obiettivi e dei criteri. 
Stante la nullità del contratto decentrato, la questione posta non riguarda l'attribuzione della retribuzione di risultato del dirigente che, data la mancanza degli obiettivi assegnati, non poteva ricevere, ma la tutela risarcitoria allo stesso dovuta dall'ordinamento per la perdita di chance riferita alla mancata attribuzione della parte di retribuzione riferita al risultato, responsabilità questa propria dell'amministrazione che non aveva proceduto alla preventiva definizione degli obiettivi.

Le recenti modifiche sulla performance 
Le indicazioni del giudice di legittimità sono state già recepite dall'articolo 10, comma 5, aggiunto dal Dlgs 74/2017, il quale ha stabilito quanto segue: «Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) (rectius l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III e' fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica».
In altri termini, l'amministrazione che non definisca in via preventiva gli obiettivi ai dirigenti si espone a responsabilità amministrativa, cui corrisponde una sanzione per danno da perdita di chance nei confronti del dirigente che non ha potuto aspirare alla retribuzione di risultato a lui dovuta dal contratto nazionale.

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