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29/04/2017 - Rimborso delle spese legali in favore di dipendenti e amministratori pubblici

tratto da self-entilocali.it

Rimborso delle spese legali in favore di dipendenti e amministratori pubblici

Solo le pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l’imputato non lo ha commesso, consentono di escludere in radice il conflitto d’interessi e, dunque, legittimano la risarcibilità delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori pubblici.

Qualora, invece, siano motivate ai sensi del comma 2, dell’art. 530, del c.p.p., che ricorre qualora “manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”, l’ente, prima di procedere al rimborso delle spese legali, è tenuto a verificare l’assenza del conflitto d’interessi effettuando un accertamento interno che, qualora venga aperto un fascicolo disciplinare, sarà coincidente con le risultanze di quest’ultimo.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. contr. Emilia, nella deliberazione n. 73 depositata il 26 aprile 2017.

Nello caso di specie l’ente aveva deliberato il rimborso delle spese legali sulla mera base di un provvedimento di archiviazione che si era limitato ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, nonché di un ulteriore provvedimento di archiviazione relativo a un procedimento penale connesso al primo, il quale aveva dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela nei confronti di un dipendente e l’infondatezza della notizia di reato rispetto ad altro dipendente.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tali circostanze, in assenza di un accertamento interno, non escludono che i comportamenti in argomento possano essere stati contrari a doveri d’ufficio.

Per i dipendenti degli enti locali il rimborso delle spese legali è attualmente disciplinato dall’art. 12 del CCNL del 12 dicembre 2002 per l’area della dirigenza, e dall’art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, per il restante personale.

Il rimborso è subordinato alle circostanze che i fatti o gli atti siano direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, all’insussistenza del conflitto d’interessi e all’assenza di dolo o di colpa grave.

Solo recentemente il legislatore statale ha riconosciuto, con l’art. 7-bis del d.l. 78/2015, detto diritto anche in favore degli amministratori locali.

Ciò, “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”.

L’assenza di conflitto d’interessi con l’ente, condicio sine qua non della risarcibilità delle spese legali, richiede in generale l’accertamento che i beneficiari del rimborso non abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri d’ufficio (in tal senso, corte dei Conti Friuli, del. n. 1/2014).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 73 – 17

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