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26/04/2017 - Nella riforma del pubblico impiego nuovo rischio precariato

tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com e qui pubblicato in quanto free

Nella riforma del pubblico impiego nuovo rischio precariato

di Arturo Bianco

 

Il giudizio positivo del Consiglio di Stato sul decreto legislativo di riforma del pubblico impiego è accompagnato dalla segnalazione della necessità di apportare numerose correzioni al testo proposto dal Governo, a partire dalla revisione delle disposizioni sulle assunzioni flessibili (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 24 aprile). Altrettanto incisiva è la sollecitazione a che questo provvedimento sia caratterizzato da una maggiore organicità, tanto più che il giudizio complessivo sugli effetti che finora ha prodotto il Dlgs 165/2001 è positivo, anche come qualità tecnica di redazione. Si deve evidenziare il giudizio critico che viene dato sulla scelta di riservare una parte della disciplina direttamente a linee guida, peraltro dal contenuto non pienamente precisato, della Funzione pubblica, a partire dalla regolamentazione di dettaglio delle procedure concorsuali.

Assunzioni flessibili 
La legge delega prevede l'armonizzazione con le regole in vigore nel settore privato per le assunzioni flessibili. Al riguardo il parere sollecita il Governo, in primo luogo, ad indicare in modo preciso le forme contrattuali flessibili che le Pa possono utilizzare. Viene al riguardo sottolineato che si corrono seri rischi sia per ciò che riguarda la nascita di nuovo precariato, sia il maturare di una condizione peculiare, una sorta di terzo genere, tra il lavoro privato e quello pubblico. E si sottolinea l'opportunità di prevedere il ricorso alle best pratices che si realizzano su questi aspetti nel pubblico impiego. È strettamente connessa l’esigenza di dettare norme più chiare per il divieto di conferimento di collaborazioni e per le eventuali deroghe da introdurre (si pensi agli istituti di ricerca). Altra esigenza posta dal Consiglio di Stato è quella di meglio definire le regole sanzionatorie da applicare in caso di violazione dei vincoli alle assunzioni flessibili.

Dotazioni di organico 
Sul superamento della dotazione organica e la sua sostituzione con la fotografia del personale in servizio e l'aggiunta di quello di cui è prevista l'assunzione nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno, viene espresso un giudizio positivo. In questo modo, ci viene detto, si consente una programmazione dinamica delle esigenze delle Pa e a valle delle scelte di bilancio, in luogo della prevalenza degli elementi di staticità che caratterizzano l'attuale quadro normativo.
Sulle procedure di assunzione, lo schema di decreto legislativo contiene una stretta al numero dei candidati che può essere ritenuto idoneo: le Pa possono decidere di fissare tale tetto al 20% dei posti messi a concorso. Siamo in presenza di una scelta che si muove in assoluta controtendenza rispetto alle previsioni legislative degli ultimi anni per le quali le Pa sono sostanzialmente “obbligate” a scorrere le graduatorie per le assunzioni di tutti gli idonei e per le quali è stata prorogata la validità delle graduatorie esistenti, talchè fino alla fine del 2017 saranno valide negli enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale quelle approvate nel 2007 e, secondo alcune tesi, addirittura quelle approvate dal 2003 in poi.
Sulla scelta di tornare a valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva, il parere del Consiglio di Stato è positivo, in quanto ciò costituisce un passaggio obbligato per dare concreta attuazione al principio della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. Per la fase di prima applicazione, viene sottolineata la esigenza di definire in modo chiaro i tetti ai fondi per la contrattazione decentrata e le voci escluse.
E inoltre è opportuno dare conto della segnalazione della eccessiva timidezza con cui viene prevista la possibilità di richiedere il dottorato di ricerca come titolo di studio per i concorsi pubblici di profili caratterizzati da elevata professionalità.
Quanto alle conseguenze finanziarie, nel rispetto della finalità di contrazione della spesa per il personale dipendente dalle Pa, si sottolinea la necessità di una sua riqualificazione e, in tale ambito, di prevedere anche la possibilità di limitati costi aggiuntivi legati all'applicazione della riforma.

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