Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2017 / Aprile / 11/04/2017 - Corte dei Conti. Condannato il Sindaco che archivia la sanzione amministrativa senza motivazione

11/04/2017 - Corte dei Conti. Condannato il Sindaco che archivia la sanzione amministrativa senza motivazione

tratto da governolocale.net

Corte dei Conti. Condannato il Sindaco che archivia la sanzione amministrativa senza motivazione

 

 

(sf) La Procura regionale della Corte dei Conti contesta a un sindaco l’immotivata archiviazione di una sanzione a carico di un esercizio commerciale (che non aveva riportato nell’etichetta i componenti del prodotto) comminandogli una sanzione corrispondente al mancato introito.

La titolare dell’attività commerciale aveva presentato una memoria difensiva depositata presso il Comune contestando l’accertamento sanzionatorio, ma non aveva svolto difese scritte in merito alla contestazione relativa alla mancata specificazione, nelle confezioni di pane grattugiato, della tipologia degli ingredienti provocanti allergie o intolleranze.

Tuttavia, con propria ordinanza il Sindaco definiva il procedimento sanzionatorio con l’archiviazione degli atti. A sostegno del provvedimento veniva sinteticamente rappresentato quanto segue: “Dato atto che l’interessato ha presentato scritti difensivi; Considerata pertanto l’opportunità di procedere all’archiviazione del verbale di cui sopra in quanto: ritenute sufficienti e persuasive le motivazioni formulate per iscritto (che ad ogni buon conto si allegano) e ritenute convincenti le motivazioni addotte in sede di audizione.” Peraltro, il verbale di tale audizione non è stato rinvenuto agli atti del Comune, al quale era stato richiesto dalla Procura regionale nell’ambito dell’attività istruttoria.

Ad avviso dell’attore, la decisione di procedere all’archiviazione del procedimento sanzionatorio sarebbe totalmente priva di supporto motivazionale e, come tale, inidonea a sorreggere il provvedimento di archiviazione.

Il pregiudizio erariale a danno del Comune sarebbe direttamente connesso al mancato incameramento della pena pecuniaria, prudentemente fissata nella misura del minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 109/1992, pari ad euro 1.600,00, che viene addebitato ad un comportamento doloso del Sindaco al quale è stato quindi notificato l’invito a fornire deduzioni.

testo della sentenza

« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman