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07/04/2017 - Progressioni economiche orizzontali: fasi procedimentali

tratto da self-entilocali.it

Friuli, del. n. 11 – Progressioni economiche orizzontali: fasi procedimentali

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta decorrenza da attribuire alle risorse destinate all’incremento della spesa per il personale in presenza di progressioni economiche orizzontali.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile attribuire al personale in servizio al 31 dicembre 2015 le progressioni economiche per l’anno 2016 con decorrenza 1 gennaio 2016.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 11/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 aprile, hanno ricordato che le progressioni orizzontali riguardano l’incremento del trattamento economico all’interno di una determinata area del pubblico impiego, senza che si determini una promozione ad una qualifica superiore (fenomeno, questo, che si rinviene, invece, nelle progressioni economiche c.d. “verticali”).

La progressione economica “orizzontale” pertanto, rappresentando un momento della carriera dei pubblici dipendenti contraddistinto unicamente da un aumento del trattamento economico, senza determinare mutamento di mansioni, non richiede l’instaurazione di un nuovo rapporto di pubblico impiego.

Secondo i magistrati contabili, alla luce anche della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 8 del 2 febbraio 2015, è attualmente consentita la realizzazione delle procedure di progressione economica orizzontale per i dipendenti pubblici c.d. “contrattualizzati”, inclusi quelli appartenenti al comparto unico del pubblico impiego della regione e degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

Tuttavia, per porre in essere una progressione economica, ancorché di tipo orizzontale, occorre che siano realizzati tutti i presupposti richiesti della normativa applicabile quali, a titolo esemplificativo, la determinazione dei criteri di selezione e l’esercizio delle scelte discrezionali da parte dell’ente, oltreché, ovviamente, la corretta e preventiva individuazione delle somme per finanziare dette progressioni (in tal senso, Corte dei conti, sez. Basilicata n.4/2012; sez. Friuli, del. n. 233/2011).

Inoltre, la formale costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività deve rispettare i principi dell’armonizzazione contabile (sez. Veneto, del. n. 263/2016).

In particolare, la gestione delle risorse destinate alla contrattazione richiede l’attuazione di tre distinte fasi procedimentali:

  1. l’individuazione a bilancio delle risorse. In relazione a tale prima fase, l’ente è tenuto a rispettare sette condizioni, riassumibili come segue:
  • ai maggiori stanziamenti per il Fondo devono essere accompagnati maggiori servizi;
  • i miglioramenti dei servizi non possono essere generici, dovendo necessariamente essere conseguiti risultati concreti;
  • i risultati devono essere verificabili secondo modalità obiettive e/o giudizi espressi dall’utenza;
  • i risultati conseguiti devono essere “impegnativi” e non banali;
  • le risorse devono essere quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli;
  • le risorse devono essere rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver verificato i risultati conseguiti;
  • le risorse per il “Fondo” devono essere previste nel bilancio annuale di previsione e nel Documento unico di programmazione.
  1. la costituzione del “Fondo”, che, quale atto unilaterale da parte dell’amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, deve avvenire entro l’esercizio in essere, prima della sottoscrizione dell’accorso decentrato (da cui scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato)
  2. l’individuazione delle modalità di ripartizione del “Fondo” mediante contratto decentrato.

Come ribadito dai magistrati contabili, il rispetto della suesposta sequenza procedimentale è fondamentale per poter procedere all’attribuzione di incrementi stipendiali dovuti all’espletamento di procedure di progressione economica orizzontale.

E’ da escludersi, pertanto, qualsivoglia tipo di intervento in sanatoria.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 11 – 17

 
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