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05/04/2017 - Gare: i presupposti per il punteggio numerico nella valutazione delle offerte

tratto da self-entilocali.it

Gare: i presupposti per il punteggio numerico nella valutazione delle offerte

Nella valutazione dell’offerta tecnica, la commissione giudicatrice può procedere all’assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica, senza necessità di motivare ulteriormente, solo quando a monte, nel disciplinare di gara, siano fissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo.

In questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico.

In difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici assegnati.

Questo il principio ribadito dal Tar Piemonte con la sentenza n. 414 del 27 marzo 2017.

Nel caso di specie la Commissione di gara, nonostante l’assenza, negli atti di gara, di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, non aveva esplicitato nel verbale di gara le ragioni dell’attribuzione dei punteggi numerici alle offerte tecniche delle imprese partecipanti alla gara.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando il complesso delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo.

Viceversa, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara è tenuta ad illustrare le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio (Tar Toscana, n. 1470/2013).

In senso conforme a questa impostazione si pongono sia le previsioni contenute nell’articolo 95, commi 8 e 9, del d.lgs. 50/2016, sia le Linee guide dell’ANAC n. 2/2016 sull’offerta economicamente più vantaggiosa le quali prevedono che “in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni”.

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