13/10/2016 - Retribuzione di posizione ai segretari presso la Scuola superiore della Pa come alla data del provvedimento di utilizzo
Retribuzione di posizione ai segretari presso la Scuola superiore della Pa come alla data del provvedimento di utilizzo
di Ulderico Izzo
"L'articolo 41 del Ccnl 16 maggio 2001 disciplina la retribuzione di posizione dei Segretari comunali e provinciali che svolgono le funzioni presso gli Enti territoriali in qualità di titolari, reggenti o supplenti. Il comma 5 dello stesso articolo 41 si riferisce agli Enti territoriali e afferma che tali Enti sono tenuti ad assicurare al Segretario un’indennità di posizione non inferiore a quella della funzione dirigenziale o della posizione organizzativa più elevata, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa; il che obbliga l'Ente territoriale a tener conto, nella predeterminazione della spesa complessiva del personale, del principio di equiparazione fissato, quanto all’indennità di posizione, dal richiamato articolo 41, ma non consente maggiorazioni che vadano oltre la complessiva capacità di spesa.
Ai sensi dell'articolo 48 bis dello stesso Ccnl, invece, la retribuzione di posizione da riconoscere ai Segretari utilizzati presso la Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale è quella in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza del 6 ottobre 2016, n. 20065."