29/03/2016 - Bocciate le ordinanze urgenti del Sindaco senza la prova del grave pericolo dell'incolumità dei cittadini
Bocciate le ordinanze urgenti del Sindaco senza la prova del grave pericolo dell'incolumità dei cittadini
Il Consiglio di Stato nella sentenza del 22.3.2016 n. 1189 ha ritenuto corretta la statuizione del Giudice di prime cure che ha ritenuto entrambe le ordinanze impugnate sfornite di elementi istruttori e di motivazione in grado di rappresentare un’effettiva situazione di grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini (art. 54, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000).
Solo in ragione di tale grave pericolo, infatti, si giustifica l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem.
Aggiunge il Collegio come neppure emerga in alcun modo perché una siffatta situazione, evidentemente non generatasi improvvisamente, non possa essere, sempre che ne sussistano i presupposti, affrontata con i mezzi ordinari.
La violazione delle garanzie partecipative – qui di particolare pregnanza, atteso il valore sia ornamentale che economico delle storiche querce e comunque il costo immaginabile della rimozione delle piante e dell’estirpazione dei ceppi – è vizio conseguente.
Per comprendere compiutamente la portata dei suindicati principi giova precisare come nel caso di specie, entrambi i provvedimenti si fondano su relazioni di servizio in cui viene riportata la presenza di piante, in prevalenza querce secolari, site sulla scarpata a monte della strada, asserite comportare una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica a causa del fatto che sono «inclinate verso la carreggiata stradale» e tali da impedire «anche la visibilità, essendo poste in curva» e, nella seconda relazione, anche il passaggio degli autoveicoli con i loro rami «posti ad altezza inferiore ai limiti dettati dal codice della strada».
A supporto di queste asserite, eccezionali ed urgenti e non altrimenti fronteggiabili circostanze, non vi sono – e soltanto nella seconda relazione - altro che fotografie relative alla singola pianta, scattate ad una distanza talmente ravvicinata da impedire di verificare se effettivamente queste costituiscano un ostacolo alla visibilità o al transito viario. Quindi, entrambe le ordinanze, emesse nello stesso giorno della rispettiva relazione, recepiscono pedissequamente queste ultime.
Ad avviso del Consiglio di Stato a fronte di tali evidenti carenze nella rappresentazione dei presupposti necessari per l’esercizio del potere, il Tribunale amministrativo ha accolto l’impugnativa con motivazione condivisibile, puntuale e ben argomentata, in grado di resistere alle censure sollevate dal Comune con l'appello.
Fonte: Consiglio di Stato Quinta Sezione sentenza del 22.3.2016 n. 1189
Enrico Michetti
La Direzione
(28 marzo 2016)