22/03/2016 - Danno erariale al sindaco per lo stipendio «eccessivo» del segretario
Danno erariale al sindaco per lo stipendio «eccessivo» del segretario
di Amedeo Di Filippo
La produttività del segretario non può essere parametrata anche alla retribuzione aggiuntiva percepita in virtù dell'incarico di direttore generale. Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale dell'Umbria della Corte dei conti con la sentenza 21/2016.
La vicenda
Il giudizio riguardava sulla legittimità dell'erogazione dell'indennità di risultato al segretario nella parte in cui è correlata alla retribuzione percepita in qualità di direttore generale. La difesa ha sostenuto che l'articolo 42 del contratto nazionale dei segretari stabilisca il principio di omnicomprensività della retribuzione di risultato con riferimento a tutti gli incarichi attribuiti al segretario, fatta eccezione per quello di direttore generale. Questo comporta che l'indennità di risultato di quest'ultimo costituisce espressa deroga al principio di omnicomprensività, con specifico riguardo al cumulo di funzioni.
Analogamente, l'articolo 44 stabilisce un'altra deroga al principio di omnicomprensività, in quanto prevede l'attribuzione di una specifica indennità, in aggiunta alla retribuzione di posizione goduta quale segretario, in caso di svolgimento delle funzioni di direttore.
Niente parametrazione
I magistrati contabili umbri non hanno condiviso le argomentazioni e hanno ritenuto fondata la responsabilità del presidente della Provincia in cui operava il segretario, sulla base di un'interpretazione letterale degli articoli 42 e 44 del contratto nazionale dei segretari combinata con i precedenti della Corte, gli orientamenti applicativi dell'Aran e quelli dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari.
Mentre l'indennità ex articolo 44 è corrisposta in aggiunta alla posizione di retribuzione del segretario, affermano nella sentenza, quella di risultato è calcolata tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferitigli, ma fatta eccezione per quello di direttore generale. L'esclusione dell'incarico di direttore dai parametri di determinazione del risultato è peraltro confermata dalla deliberazione del Cda dell'Agenzia 389/2002, in cui vengono elencate le voci retributive su cui calcolare l'indennità di risultato e in cui non figurano sia i diritti di segreteria che l'indennità di direttore generale.
Negli stessi termini si è espressa l'Aran negli orientamenti applicativi, in cui ha sostenuto che la determinazione dell'indennità di risultato richiede la preventiva fissazione e il formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione di quello di direttore generale.
La colpa
Queste valutazioni portano la sezione Umbria a rilevare la colpa grave del convenuto e, in quanto erano ben conosciuti e chiari gli orientamenti espressi in materia, ad avallare l'accusa di «colpa gravissima» formulata dalla Procura, a motivo dell'elevato grado di responsabilità. Elemento che peraltro non consente di esercitare il potere riduttivo.
Di qui la condanna al pagamento della somma derivante dall'illegittima erogazione dell'indennità di risultato al segretario, quale titolare anche delle funzioni di direttore generale, oltre agli interessi dalla data delle spese a quella della sentenza, cui seguono spese di giustizia e agli interessi legali.