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10/05/2016 - Il Consiglio di Stato sulla riforma Madia: pregiudiziale l'esito del giudizio di costituzionalità. Slitta la riforma della dirigenza pubblica?

tratto da segretaridellazio.blogspot.it/

 lunedì 9 maggio 2016

 

Il Consiglio di Stato sulla riforma Madia: pregiudiziale l'esito del giudizio di costituzionalità. Slitta la riforma della dirigenza pubblica?

Nel parere che la Commissione Speciale ha reso il parere in data 5 maggio 2016,  sullo schema di decreto di nomina dei dirigenti sanitari, il Consiglio di Stato ha rilevato che sull'impianto complessivo della riforma Madia, ed in particolare su molte norme relative alla dirigenza pubblica, non solo quella sanitaria, pende la questione di costituzionalità, sollevata in via principale dalla Regione Veneto. Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato conclude sul punto: "

 Sulla tenuta complessiva della riforma, anche per quanto attiene alla dirigenza sanitaria, influisce indubbiamente l’esito del giudizio di costituzionalità, di cui questa Commissione speciale non può non segnalare al Governo la pregiudizialità".

 

Si riporta di seguito il passaggio testuale del parere.

È opportuno rilevare preliminarmente, come del resto ha segnalato anche la scheda di Analisi tecnico normativa A.T.N. (p. 3, punto 9), che sull’intero impianto della legge n. 124 del 2015, anche con riferimento all’art. 11, comma 1, lett. p), pende questione di costituzionalità, sollevata in via principale dalla Regione Veneto con ricorso n. 94, depositato il 19.10.2015 avanti alla Corte costituzionale e pubblicato sulla G.U. 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 50 del 16.12.2015.

Non risulta, allo stato, che per la discussione del ricorso sia stata fissata dalla Corte costituzionale l’udienza pubblica.

La contestazione sollevata dalla Regione Veneto, che lamenta la violazione delle competenze assegnatele dall’art. 117 Cost. in diverse materie, investe tra gli altri principi e criteri della legge di delega anche l’art. 11, comma 1, lett. p), poiché, secondo la Regione ricorrente, i principi e i criteri direttivi formulati dal legislatore delegante sarebbero talmente stringenti da concretizzarsi in norme di dettaglio, comprimendo indebitamente l’autonomia legislativa regionale e configurando una disciplina del tutto irragionevole e contraria al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che lederebbe le competenze costituzionali della Regione, unica responsabile del corretto governo, anche finanziario, del sistema sanitario regionale.

Sulla tenuta complessiva della riforma, anche per quanto attiene alla dirigenza sanitaria, influisce indubbiamente l’esito del giudizio di costituzionalità, di cui questa Commissione speciale non può non segnalare al Governo la pregiudizialità.

 

 

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