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26/07/2016 - Corte Costituzionale: la Legge Delrio è legittima

tratto da lentepubblica.it del 25 luglio 2016
Corte Costituzionale: la Legge Delrio è legittima
 
 
Pubblicato da lentepubblica.it il 25 luglio 2016
 
Con le sentenze n. 202 e n. 205 depositate il.21 luglio, la Corte Costituzionale ha giudicato non fondati i ricorsi di legittimità costituzionale concernenti le norme della Legge di stabilità 2015 attuative della Legge n. 56/2014. In particolare, i giudici costituzionali hanno giudicato legittimi i tagli alle risorse delle Province e le disposizioni che per il biennio 2015/2016 hanno vincolato il budget per le assunzioni di regioni ed enti locali al ricollocamento dei dipendenti provinciali soprannumerari.

 

Secondo la Sentenza n.202, le Regioni Lombardia (reg. ric. n. 33 del 2015), Puglia (reg. ric. n. 38 del 2015) e Veneto (reg. ric. n. 42 del 2015) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale, tra le altre, dell’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, 97, secondo comma, 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, primo e quarto comma, e 120 della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede, per quanto interessa, che «[l]e regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità».

Essa si inserisce nel processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane, avviato con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che comporta, anche in forza dell’art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, una riduzione del personale di questi enti.

In base all’art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, ferme le funzioni fondamentali indicate dalla medesima legge, gli ulteriori compiti delle Province sono individuati mediante accordo tra lo Stato e le Regioni in sede di Conferenza unificata. Le Regioni sono tenute a dare attuazione all’accordo entro sei mesi, in base all’art. 1, comma 95, della legge n. 56 del 2014. I criteri generali per selezionare i beni, le risorse e il personale da trasferire agli enti che subentrano alle Province nell’esercizio delle funzioni sono a propria volta determinati su intesa tra lo Stato e il sistema regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 92, della medesima legge.

Con la Sentenza n.205, la Regione Veneto ha impugnato, con due distinti ricorsi (il primo depositato il 5 marzo 2015 e iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2015, il secondo depositato il 9 marzo 2015 e iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2015), diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015).

Con il primo ricorso la Regione ha impugnato, tra gli altri, il comma 418 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, mentre, con il secondo ricorso, ha contestato, tra gli altri, i commi 418, 419 e 451 del medesimo articolo.

Il comma 418 stabilisce che «[l]e province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017», e che, «[i]n considerazione» di queste riduzioni di spesa, «ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa». Sono escluse da questo versamento «le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014». Si prevede, infine, che «[c]on decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard».

 

In allegato il testo completo delle due sentenze.

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