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21/06/2017 - Sanzioni patto di stabilità: la Regione non può esonerare gli enti locali

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Sanzioni patto di stabilità: la Regione non può esonerare gli enti locali

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

 

La regione Sardegna non può esonerare gli enti locali dal pagamento delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13, L.R. autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 5. In questa sede ci occupiamo del ricorso riguardante le disposizioni contenute nel comma 13, dell'art. 8 della legge regionale impugnata.

La disposizione impugnata. Il comma 13, dell'art. 8L.R. Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, dispone che "Nel rispetto dei principi di finanza pubblica ed esclusivamente nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, ai piccoli comuni sardi non si applicano le sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), qualora i comuni dimostrino di rientrare dallo sforamento entro l'anno 2016, anche al netto dei ritardi dei trasferimenti regionali, causa ovvero concausa della violazione. La presente disposizione si applica nel territorio regionale in forza della capacità legislativa di cui all'art. 3L. Cost. n. 3 del 1948 e successive modifiche ed integrazioni". In sede di ricorso il governo ha fatto presente che la disposizione regionale esorbita dalla competenza statutaria in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" e si pone in contrasto con l'art. 31, comma 26, L. n. 183 del 2011, espressione di un principio riconducibile alla materia "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La pronuncia della Corte. La Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 103 del 21 febbraio 2017, depositata l'11 maggio 2017. Per la Corte la questione sollevata dal governo è fondata.

La Corte fa presente che la norma regionale prevede per i "piccoli comuni sardi" l'esenzione dal regime sanzionatorio correlato al mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015: "Nel rispetto dei principi di finanza pubblica ed esclusivamente nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, ai piccoli comuni sardi non si applicano le sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), qualora i comuni dimostrino di rientrare dallo sforamento entro l'anno 2016, anche al netto dei ritardi dei trasferimenti regionali, causa ovvero concausa della violazione. La presente disposizione si applica nel territorio regionale in forza della capacità legislativa di cui all'art. 3L. Cost. n. 3 del 1948 e successive modifiche ed integrazioni". Per la Corte , la richiamata norma interposta, nel prevedere un articolato regime sanzionatorio, non contempla affatto l'eccezione disposta dal legislatore regionale. Dal confronto tra le due disposizioni risulta che la disposizione regionale impugnata consente invece ad una parte dei "piccoli comuni sardi" di non essere soggetti al relativo regime sanzionatorio derivante dal mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Sulla questione c'è giurisprudenza della stessa Corte, che in più occasioni ha affermato che la previsione di sanzioni in caso di violazione del patto di stabilità interno afferisce alla materia del coordinamento della finanza pubblica e trova applicazione anche nei confronti delle autonomie speciali (sentenze n. 46 del 2015n. 54 del 2014n. 229 del 2011n. 169 e n. 82 del 2007n. 417 del 2005n. 353 e n. 36 del 2004).

Inoltre, così continua la Corte, il potere di esonerare gli enti locali dalle richiamate sanzioni non è, al contrario di quanto affermato nella disposizione impugnata, ricompreso nella competenza legislativa prevista dall'art. 3, lettera b), dello statuto della Regione autonoma Sardegna in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", poiché la corretta applicazione del patto di stabilità consegue ai vincoli europei e nazionali dei quali è titolare lo Stato in qualità di "custode della finanza pubblica allargata" (ex plurimis, sentenza n. 107 del 2016) ed, in quanto tale, titolare del potere di prevedere sanzioni nei confronti degli enti territoriali che, attraverso il mancato rispetto dello stesso, pongono in pericolo gli obiettivi di carattere macroeconomico.

Conclusione. Per la Corte la norma impugnata, non riconducibile a competenza legislativa prevista dallo Statuto, è dunque in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. in relazione all'evocata norma interposta, la quale non contempla, a livello nazionale, alcun esonero per la tipologia di enti individuata dal legislatore regionale.

Corte Cost. 21 febbraio-11 maggio 2017, n. 103

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