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20/06/2017 - Madia riforma Brunetta, ma il metodo è sempre lo stesso

tratto da marcoaurelio.comune.roma.it

Madia riforma Brunetta, ma il metodo è sempre lo stesso

 
Madia riforma Brunetta, ma il metodo è sempre lo stesso

I decreti attuativi della riforma Madia sono ormai tutti definitivamente approvati e pubblicati. Uno di questi, in particolare, il decreto legislativo 74/2017 è intervenuto sulla cosiddetta “riforma Brunetta”, approvata con il decreto legislativo 150/2009.

Quel provvedimento, presentato con annunci miracolistici, era finalizzato “alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, si presentava come “riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche” e “assicurava” (è il termine utilizzato) “una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”.

Dopo qualche anno di distanza, anche se armati di fiducia e speranza, possiamo affermare che le “assicurazioni” non sono state tutte ben riposte, tanto è vero, che a conclusione di una serie infinita di distinguo e disapplicazioni (tra i primi a farlo sono stati proprio gli uffici delle Amministrazioni centrali) il Governo attuale ha pensato di intervenire sul provvedimento, modificandone alcuni aspetti rilevanti.

E’ necessario, però, chiedersi quali ragioni abbiano determinato la mancata applicazione del provvedimento. Per rispondere a questa domanda possiamo affermare che la cosiddetta “riforma Brunetta” completa e rafforza un percorso già avviato da Bassanini: quello di affidare la normazione a consulenti di management privato.

Già con Bassanini, infatti, si era approdati all’annunciato “snellimento” abolendo il sistema di controllo sugli atti causando gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti e consentendo la produzione di atti illegittimi, senza alcuna possibilità di rimedio “tradizionale”. Con la riforma Brunetta, pur riconoscendo la bontà delle intenzioni, si procede al rafforzamento della funzione valutativa (cosa buona!), non mediante la prescrizione di “principi”, ma con interventi prescrizionali (in tipico stile consulenziale), trascurando il fatto che, operando mediante testi normativi, quindi stabili e cogenti, non era possibile alcuna interpretazione.

In poche parole, in barba alla scienza manageriale e ai suoi padri, che hanno distinto la componente delle “regole” (stabili) da quella dei “meccanismi operativi” (variabili), si è imposto, mediante norme di legge, un metodo di rilevazione, misurazione e valutazione (frutto di una posizione dottrinate, quindi, discutibile) che, immediatamente ha portato ampie fette dell’amministrazione a invocare la disapplicazione. Come è prevedibile, il danno è stato enorme: a partire dal 2009, infatti, si è consolidata nel Paese la prassi che le leggi siano soggette a costante interpretazione e che le eccezioni prevalgano sulle regole.

Oggi, dopo 8 anni di distanza e disapplicazioni varie, non possiamo affermare che la riforma metta ordine, anche perché la logica con cui è stata scritta è sempre la stessa, quella della impronta consulenziale, che prescrive procedure, non quella del giurista che detta precetti. Sull’argomento è intervenuto anche il Consiglio di Stato che ha rilevato una grave “invadenza” da parte dello Stato nei confronti dell’autonomia organizzativa delle Amministrazioni. E tale ingiustificata invadenza si rileva anche nell’ambito delle libere professioni, quando, con un precedente decreto, il Ministro della Funzione Pubblica, senza ragione alcuna, limita ai privati la partecipazione agli organismi di valutazione, prevedendo che non possano fare più di più di tre di questi.

Se lo scenario è questo, non resta che preoccuparsi, leggendo la nuova riforma, quando, negli articoli 3, 7 e 8 prescrive che l’attività di programmazione e valutazione deve essere subordinata a “indirizzi” che saranno forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ciò vuol dire che, anche in questo caso, piuttosto che fornire “criteri”, si imporranno con disposizioni normative o circolari (la cui efficacia normativa è discutibile) “teorie consulenziali” che assurgeranno al ruolo di norme… in attesa di essere disapplicate perché non fondate.

In allegato propongo una serie di slides con le modifiche apportate al testo del decreto legislativo 150/2009 dal recente decreto legislativo 74/2017.

 


 
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