16/06/2016 - Obbligo di utilizzo delle graduatorie anche per i contratti a termine
Obbligo di utilizzo delle graduatorie anche per i contratti a termine
di Arturo Bianco
Le amministrazioni che vogliono reclutare a tempo determinato dirigenti o responsabili (assunzioni a contratto - articolo 110 del Dlgs 267/2000) devono utilizzare le graduatorie a tempo indeterminato dello stesso ente per profili corrispondenti. La proroga della validità delle graduatorie a tempo indeterminato si applica anche per il loro scorrimento ai fini delle assunzioni a tempo determinato. Così il Tar Umbria - I sezione - con la sentenza del 10 giugno 2016 n. 494.
La sentenza conferma la forte e consolidata ostilità dei giudici amministrativi per procedure selettive non assimilabili ai concorsi per le assunzioni di dirigenti e responsabili a contratto, sia che i posti siano previsti in dotazione organica sia non lo siano. Non contando peri magistrati che queste assunzioni sono disposte dal sindaco.
Non a caso la sentenza indica che spesso si è fatto un uso distorto delle assunzioni a contratto, finalizzato ad aggirare il vincolo costituzionale del concorso. Evidente, così, che le differenze tra le assunzioni a tempo determinato fatte in base all'articolo 110 del Tuel e quelle con una procedura concorsuale snellita diventano impalpabili.
Sentenza innovativa
Gli elementi innovativi della sentenza sono costituiti dalla piena assimilazione delle assunzioni a contratto a quelle ordinarie, quanto meno per gli effetti della proroga della validità delle graduatorie, e dal convincimento che la proroga della validità triennale delle stesse fino a tutto il 2016 si applichi anche nel caso di scorrimento per dare corso ad assunzioni a tempo determinato.
Il Tar Umbria ha giudicato il caso di un Comune che nel 2010 ha approvato una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente finanziario, assumendo il primo. Successivamente, ha deciso di dare corso a una selezione per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente finanziario con esperienza specifica nelle amministrazioni in forti difficoltà economiche, visto che il Comune è in disavanzo. Contro questa decisione ha presentato ricorso uno dei candidati idonei al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato.
I giudici amministrativi umbri hanno accolto il ricorso spiegando che, con l'entrata in vigore del Dl 101/2013, la validità triennale delle graduatorie a tempo indeterminato è stata prolungata fino a tutto il 2016: nel caso specifico era ancora valida alla data di entrata in vigore del decreto legge, per cui è automaticamente prorogata la sua validità.
Il Tar, inoltre, afferma che ormai è principio consolidato della giurisprudenza amministrativa che le assunzioni a contratto non danno corso a una «deroga alla regola del concorso pubblico di cui all'articolo 97 Costituzione trattandosi di selezione para-concorsuale retta dai principi di trasparenza, imparzialità e par condicio». Per cui non solo non è possibile motivare la scelta sulla base della natura fiduciaria personale, ma occorre garantire un'adeguata pubblicità e dare corso a una «valutazione di tipo comparativo e procedimentalizzata».
Lo scorrimento
In presenza di una graduatoria valida per lo stesso profilo occorre procedere allo scorrimento della stessa. Anche con riferimento a questo elemento vengono richiamate le indicazioni consolidate della giurisprudenza amministrativa, che ha messo in evidenza il favore del legislatore per l'utilizzazione di queste graduatorie. Il principio può essere derogato solamente per «particolari necessità organizzative»: non è questo l'ambito del ricorso all'articolo 110 del Dlgs 267/2000.
Va sottolineato, infine, che la modifica della dotazione organica successiva a questa assunzione non è stata giudicata come una ragione valida per non utilizzare le graduatorie esistenti in virtù dell'istituzione di un nuovo posto o della trasformazione di uno esistente (per come previsto dal testo unico degli enti locali come unico divieto allo scorrimento delle graduatorie esistenti): ciò si sarebbe realizzato solo nel caso in cui la modifica ci fosse stata prima dell'assunzione.