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14/06/2016 - Danno erariale per il sindaco che non centra gli obiettivi di raccolta differenziata

tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com e qui pubblicato in quanto free

Danno erariale per il sindaco che non centra gli obiettivi di raccolta differenziata

di Ulderico Izzo

 

Sussiste la responsabilità per danno erariale del Sindaco, dell’Assessore all’ambiente e del responsabile del servizio ambiente, derivante dai maggiori costi sostenuti dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti presso le discariche, a causa del mancato raggiungimento dei livelli minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge.
È quanto emerge dalla decisone della Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale di appello n. 578 dello scorso 31 maggio.
Il Giudice contabile di appello ha confermato, seppur parzialmente, la decisione della Sezione giurisdizionale della Campania e ha statuito che gli Amministratori comunali, in particolare il Sindaco, sono responsabili per quella parte di danno erariale, causato all’Amministrazione di appartenenza, per non aver vigilato, ai sensi degli articoli 50 e 54 del Tuel, sul corretto funzionamento degli uffici e servizi comunali, omettendo di attivare le misure necessarie correttive per garantire, attuando le prescrizioni di legge in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, il raggiungimento delle percentuali minime previste dalla legislazione in materia.

Il fatto 
La Corte dei conti Campania, in funzione giurisdizionale, ha condannato il Sindaco, l’Assessore e il Dirigente del settore ambiente e mobilità, al risarcimento di danni subiti dallo Stato, dalla Regione Campania e dal Comune di Benevento per aver determinato, per effetto dei loro comportamenti gravemente colposi, dei danni conseguiti al mancato rispetto degli obblighi inerenti il mancato raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata per gli esercizi 2003, 2004 e 2005.
Il danno è stato determinato dall’ingiustificato costo a titolo di tariffa smaltimento rifiuti, dal costo del collasso del piano integrato dei rifiuti e dai costi emergenziali.
La decisione di primo grado è stata confermata dalla II sezione di appello, con la sentenza in rassegna, la quale ha ritenuto di ridurre, nell’esercizio del potere riduttivo, il danno di una ulteriore percentuale del 30 per cento.

La decisione 
La decisione in commento opera nell’ambito del contesto emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania e condanna Amministratori e Dirigenti comunali per non aver utilizzato correttamente le risorse finanziarie destinate ad incrementare la raccolta differenziate dei rifiuti e raggiungere le percentuali prescritte dalla legge.
Nel merito, il Giudice contabile ha ritenuto, tra l’altro, responsabile di danno erariale il Sindaco, il quale, dopo aver deliberato in Giunta comunale la rimodulazione del progetto per la raccolta differenziata, finanziato con le risorse della struttura commissariale, ha omesso di esercitare il potere di sovrintendere agli uffici e servizi comunali, affinché questi ponessero in essere correttivi per il raggiungimento delle percentuali minime legali di differenziata.

Conclusioni 
La Corte nel caso di specie, ha correttamente precisato che gli Amministratori sono responsabili di parte del danno per non aver vigilato, ai sensi degli articoli 50 e 54 Tuel, sul corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, non attivando le opportune misure correttive d’intervento in caso di violazione di legge, irregolarità e disfunzioni.
Inoltre, si condivide la tesi secondo la quale non è possibile invocare l’esimente politica, ex articolo 1, legge n. 20 del 1994, perché, come da consolidato orientamento della Giurisprudenza contabile, si configura la responsabilità dell’organo politico qualora esso abbia deliberato nell’ambito di una propria attribuzione o comunque ingerendosi direttamente in attività gestorie.
Infine, un’altra parte del danno è da attribuirsi al responsabile del servizio comunale competente ratione materie, per non aver vigilato, ai sensi dell’articolo 107 Tuel, sull’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore e omettendo, quindi, di attivare interventi incisivi diretti al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’impresa affidataria.

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