10/06/2016 - L’esercizio in forma associata della segreteria generale
L’esercizio in forma associata della segreteria generale
Nota tecnica a cura di Rossana Salimbeni
Le norme
La facoltà di esercitare in forma associata tra più Enti il servizio di segreteria comunale, è contemplata dall’art. 98 del d.lgs. 267/2000, il quale precisamente al comma 3, stabilisce che "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia".
Sempre sul tema delle convenzioni di segreteria, l’art. 10 del d.P.R. n. 465/1997 (Convenzioni di segreteria) dispone:
“1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria (4) .
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi”.
L’unica deroga al requisito della territorialità regionale è prevista dall’art. 3-quater del decreto legge 31.3.2005, n. 449, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni confinanti, purché ricorrano,comunque, i presupposti e le condizioni previste.
La convenzione delle Sedi di segreteria è Istituto che nasce con riferimento esclusivo ai Comuni,tant’è che fino a qualche anno addietro era opzione organizzativa praticabile unicamente in favore dell’Ente locale specifico, rimanendo escluso per qualsiasi altro ente territoriale (Province, comunità montane, Unioni...). Con legge 6.8.2015, n. 125 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”,tale formula organizzativa è stata estesa anche ad altri enti territoriali.
Nel dettaglio, le modifiche intervenute sulla norma contenuta nel testo unico enti locali (d.lgs. 267/2000):
Art. 98 d.lgs. 267/2000
(Albo nazionale)
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali. 2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province. [comma così modificato dall’art. 4, comma 4-bis, legge n. 125/2015]
4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. 5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
La natura giuridica
La convenzione ha natura di contratto di diritto civile ed è strumento che ha costituito sempre più nel tempo scelta elettiva per la gestione dl Servizio di segreteria generale nei Comuni, servizio che al pari di altri servizi istituzionali ha dovuto fare i conti con un quadro sempre più vasto e complicato di leggi di revisione della spesa pubblica, con leggi che impongono o comunque incoraggiano scelte organizzative sempre più improntate al massimo efficientamento della struttura ed al più contenuto possibile impiego di risorse.
La Convenzione disciplina lo status giuridico ed economico del Segretario, le modalità di nomina, le modalità di un eventuale recesso anticipato delle parti in epoca antecendente la sua scadenza naturale, disciplina i reciproci obblighi di natura finanziaria tra gli enti, individua il Comune capo convenzione; disciplina, altresì,con disposizioni di massima l’impegno del Segretario presso le sedi della segreteria convenzionata.
La convenzione in commento è un accordo organizzatorio, rientrante nel genus degli accordi di cui all’art. 30 del d.lgs, 267/2000, seppure con alcuni caratteri di specialità predefiniti nella normativa di settore. La deliberazione n. 90/2000 dell’Agenzia dei Segretari considerava la segreteria convenzionata soggetto giuridico ulteriore rispetto agli enti che la costituivano, quindi, considerava la somma della popolazione degli enti quale parametro di classificazione della sede convenzionata sulla scorta del quale misurare l’indennità di posizione spettante al segretario,che per ovvie ragioni finiva per attestarsi su di una fascia superiore rispetto a quella del solo comune capofila. L’impostazione ora è cambiata, vediamo in che termini.
Lo status giuridico ed economico del segretario in convenzione: la circolare Cimmino
Per quanto riguarda il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata, è stato fino ad oggi acquisito il principio secondo cui la classe della sede dovesse essere determinata non già dalla dimensione demografica del comune capofila, bensì dalla somma della popolazione che fa capo a tutti i comuni convenzionati. La circolare del 24.3.2015 supera l’orientamento in materia di classificazione delle sedi di segreteria contenuto nella deliberazione n. 90/2000 dell’Agenzia dei segretari il quale, come anzidetto, considerava la segreteria convenzionata soggetto giuridico diverso rispetto agli enti che la costituivano, quindi, considerava la somma della popolazione degli enti quale parametro di classificazione della sede convenzionata ed insieme criterio di quantificazione dell’indennità di posizione spettante al segretario; indennità che per ovvie ragioni finiva per attestarsi su di una fascia superiore rispetto a quella del solo comune capofila.
Il quadro, quindi, cambia radicalmente con la circolare in esame. Si legge in circolare che “in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del “segretario convenzionato” dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila”. L’indirizzo è innovativo ma pienamente corrispondente alle logiche generali di contenimento della spesa pubblica.