08/06/2016 - In merito alla vexata questio dei diritti di rogito dei segretari comunali
- visti il comma 2-bis dell'art. 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, la Del. n. 21 del 2015 della Corte dei Conti, Sez. Aut., la sentenza della Corte Cost. 7 aprile 2016, n. 75, la Sentenza del Tribunale di Milano Reg. n. 2684/16 del 18 maggio 2016, il parere n. 26297/2016 della RGS;
- posto che questo Ente, che non ha dirigenza e il cui Segretario è di fascia B, non ha erogato i diritti di rogito a seguito della citata delibera della Corte dei Conti;
- considerato che le incertezze di cui sopra stanno generando comportamenti difformi e anche spiacevoli contenziosi tra Responsabili Finanziari e Segretari.
Si chiede un parere in merito al comportamento più corretto che deve attualmente tenere il Servizio Finanziario sulla richiesta di liquidazione dei diritti di rogito per gli anni 2015 e 2016 avanzata dal Segretario e basata sul disposto della sentenza della Corte Cost. 7 aprile 2016, n. 75 e della sentenza del Tribunale di Milano sopra citate.
La domanda del gentile lettore che dimostra di conoscere molto bene la materia non ha una risposta certa al momento in quanto la Corte Costituzione e la giurisprudenza amministrativa hanno creato rilevanti problematiche applicative, che al momento non hanno una risposta certa.
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato la disciplina dei diritti di rogito, prevedendo che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune [...], è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".
La Corte Costituzionale con la Sent. 7 aprile 2016, n. 75 , in riferimento ad una questione che riguardava la costituzionalità di una norma della Regione autonoma Trentino Alto Adige relativa ai diritti di rogito, ha affermato che l'art. 11, L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 (Disposizioni in materia di enti locali) stabilisce che "Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente: "1. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento"". Nel caso in esame il Governo ha impugnato la legge regionale, perché in difformità alla previsione contenuta nell'art. 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, riconoscerebbe i diritti di rogito a tutti i segretari.
Questo è quanto afferma la citata sentenza della Consulta "Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti (321), tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito".
In sostanza per la Corte Costituzionale è evidente che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli enti privi di dirigenza.
Nell'attesa che anche l'art. 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (perché su questo punto preciso in realtà la sentenza non si è espressa) sia preso in considerazione davanti alla Corte Costituzionale, si ritiene , pur nel dubbio, si possa continuare ad applicare quanto stabilito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114.