23/01/2016 - Le SS.UU. chiudono al passaggio dei Segretari Comunali nei ruoli della dirigenza se avvenuti prima della legge finanziaria 2005
In considerazione della massima rilevanza della questione è stata rimessa alle Sezioni Unite la decisione riguardante la corretta interpretazione del comma 49 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), il quale prevedeva in caso di mobilità dei segretari comunali o provinciali verso altre amministrazioni, qualora sussistano determinati requisiti, di essere inquadrati nei ruoli dirigenziali. In particolare si tratta di decidere se al Segretario di fascia A o B più elevato transitato per mobilità presso altra amministrazione debba essergli riconosciuta la qualifica dirigenziale, ovvero quella di funzionario quale funzione più elevata del ruolo impiegatizio, e se ciò sia valido anche per i processi di mobilità già completati al momento della entrata in vigore della citata legge finanziaria del 2005. Il Collegio nomofilattico, dopo attenta ricostruzione delle disposizioni legislative, emana il seguente principio di diritto "il comma 49 dell'art. 1, L. n. 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge", negando per tale verso il riconoscimento del ruolo dirigenziale per le mobilità concluse prima della legge finanziaria 2005.
Cass. Civ., Sez. Unite, 19 gennaio 2016, n. 786
Art. 1, comma 49, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.)