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25/02/2016 - Spesa incarichi dirigenziali: questione di massima

tratto da self-entilocali.it

Lombardia, del. n. 41 – Spesa incarichi dirigenziali: questione di massima

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 41/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 febbraio, hanno sollevato una questione di massima circa la computabilità, nel tetto di spesa stabilito dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, degli incarichi dirigenziali conferiti ex articolo 110, comma 1, del Tuel.

Come evidenziato dai magistrati contabili, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014, la disciplina dei limiti posti agli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 110, primo comma, del Tuel, prima contenuta nel comma 19-quater del d.lgs. 165/2001, è ora disciplinata dall’articolo 110 del Tuel.

Il nuovo quadro normativo, da un lato, ha espressamente inserito i vincoli quantitativi all’interno della specifica disposizione di legge disciplinante gli incarichi conferiti da enti locali (il riformulato comma 1 dell’art. 110 del Tuel) e, dall’altro, ha abrogato la previgente disciplina avente fonte nella generale norma dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001 (in cui l’attuale formulazione del comma 6-quater, dopo la novella, riguarda solo gli enti di ricerca).

Con riferimento a tale modificato quadro normativo sussiste un contrasto fra le diverse pronunce del giudice contabile.

Una parte della giurisprudenza contabile ha confermato il precedente orientamento in base al quale le spese per incarichi ex articolo 110, comma 1, del Tuel non devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (Corte dei Conti, sez. Lombardia, del. n. 84/2015 e 406/2015sez. Molise, del. n. 106/2015sez. Liguria, del. n. 53/2014).

Secondo un altro orientamento, invece, i conferimenti di incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel possono avvenire in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e nei limiti di spesa previsti dall’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010 (Corte dei Conti, sez. Lazio, del. n. 221/2014sez. Puglia, del. n 219/2015 e 223/2015sez. Toscana, del. n. 447/2015).

Tenuto conto della rilevanza della questione, i magistrati contabili hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 41-16

 

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