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16/02/2016 - Le assunzioni nella Legge di Stabilità del 2016

tratto da marcoaurelio.comune.roma.it

Le assunzioni nella Legge di Stabilità del 2016 

di Arturo Bianco

La legge di stabilità 2016 restringe gli ambiti entro cui le amministrazioni locali e regionali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
Tali scelte vanno in controtendenza rispetto alle timide e parziali aperture della legislazione degli ultimi anni, in particolare del decreto legge n. 90/2014. Il dettato normativo sembra limitare ulteriormente le assunzioni dei dirigenti 
Non si possono non evidenziare i numerosi dubbi applicativi che sono sollevati dalla disposizione, in particolare alla luce delle previsioni introdotte durante la con versione da parte della Camera dei Deputati.

IL TETTO DI SPESA
La norma di riferimento basilare è contenuta nel comma 228. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 il tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato è fissato nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente. 
Si deve subito evidenziare che il legislatore sembra precludere la possibilità di destinare, anche parzialmente, tali risorse alle assunzioni di dirigenti, salvo il ricorso alla mobilità volontaria (che attualmente si deve peraltro ritenere preclusa per tutte le amministrazioni pubbliche in omaggio si vincoli che derivano dalla applicazione delle norme sulle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta); sulla esatta nozione di tale disposizione vi sono dei dubbi in quanto la norma precedente non è stata abrogata. Questa disposizione non si applica alle assunzioni dei responsabili nei comuni privi di dirigenti. 
Una ulteriore scelta è che, per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta, si possono continuare ad utilizzare le stesse percentuali di risparmi derivanti da cessazioni previste dal DL n. 90/2014. 
Il dettato normativo stabilisce che le deroghe previste per le amministrazioni locali “virtuose”, intendendo come tali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, sono disapplicate per gli anni 2017 e 2018.
Per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, quelli che non erano soggetti al patto, e per le unioni dei comuni continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore; quindi le assunzioni possono essere effettuate nel tetto numerico dei dipendenti cessati e rispettando il tetto della spesa del personale del 2008 .
Il successivo comma 229 detta le regole per i comuni nati a seguito di fusioni intercorse a partire dal 2011 e le unioni (nei cui confronti sono quindi dettate due distinte disposizioni) possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% della spesa del personale  cessato.
Si deve anche ricordare che il comma 234 stabilisce che si potrà ritornare ad effettuare assunzioni con procedure ordinarie una volta che nell’ambito della regione, per come accertato attraverso lo specifico portale previsto dal DPCM del 14 settembre 2015, non vi siano più dipendenti degli enti di area vasta in sovrannumero. 
Si deve ritenere confermata la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dell’ultimo triennio non utilizzate. Tale possibilità è prevista dal quinto periodo del comma 5 dell’articolo 3 del DL n. 90/2014 e non è stata abrogata dalla legge di stabilità, per cui sembra che essa possa continuare ad essere utilizzata da parte delle amministrazioni locali e regionali.

LE SOMME UTILIZZABILI
Possono quindi essere utilizzate per finanziare nuove assunzioni le seguenti risorse:

  1. capacità assunzionali 2016, 25% dei risparmi delle cessazioni 2015; 100% per gli enti virtuosi. Tali risorse vanno destinate per ora solamente alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta;
  2. capacità assunzionali 2015, 60% dei risparmi delle cessazioni 2014; 100% per gli enti virtuosi. Tali risorse vanno destinate per ora solamente alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta
  3. capacità assunzionali 2014, 60% dei risparmi delle cessazioni 2013; 80% per enti virtuosi. Tali risorse possono essere destinate da subito alle assunzioni di personale con le procedure ordinarie;
  4. capacità assunzionali 2013, 40% dei risparmi delle cessazioni 2012. Tali risorse possono essere destinate da subito alle assunzioni di personale con le procedure ordinarie.

LE DEROGHE
Già dallo scorso anno sono disposte una serie di deroghe ai vincoli alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta.
In primo luogo, le categorie protette per la copertura della cd quota d’obbligo. Tali assunzioni hanno un carattere obbligatorio e possono, si veda la circolare della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali n. 1/2015, essere effettuate anche con le procedure ordinarie.
In secondo luogo, il personale che ha un profilo che non è compreso tra quelli degli enti di area vasta. Prima la citata circolare e poi il DL n. 78/2015 hanno stabilito che tali figure –a partire da quelle della scuola e dei servizi educativi- può essere assunto con procedure ordinarie.
Si discute se questa deroga si applichi anche alla trasformazione a tempo pieno di posti per i quali i dipendenti sono stati assunti in part time. In questa direzione va la citata circolare della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali.

I TERMINI DEI PAGAMENTI
La sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 22 dicembre 2015 ha sancito la illegittimità della sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo irrogata agli enti locali che hanno superato il tetto dei termini dei pagamenti, per come fissati dai DL n. 66/2014 e n. 78/2015, sanzione che esentava esclusivamente le assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta. 
Il suo effetto è che è venuto meno il divieto di effettuare assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che determinato (tranne che quelle del personale in sovrannumero degli enti di area vasta) da parte delle amministrazioni che non hanno rispettato nel 2014 il tetto dei 90 giorni, che nel 2015 non hanno rispettato il tetto dei 60 giorni e che nel 2016 non rispetteranno il tetto previsto dalla normativa, vale a dire il DLgs n. 231/2002, cioè 30 giorni.

La scelta legislativa in esame invece “si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, il quale, se deve sempre caratterizzare il rapporto fra violazione e sanzione, tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quando, come nel caso in esame, la previsione della sanzione ad opera del legislatore statale comporti una significativa compressione dell’autonomia regionale”. Tale sanzione, in quanto irrogata “a prescindere dall’entità dell’inadempimento e dalle sue cause non supera il test di proporzionalità”. Ed infine, “la norma non tiene conto della situazione dell’ente pubblico dal punto di vista della dotazione di personale”, dal che ne derivano censure sia di irragionevolezza sia di violazione del principio del buon andamento.

 

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