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11/02/2016 - Procedimento disciplinare: a chi la competenza? La sentenza della Cassazione

tratto da La gazzetta degli enti locali

Procedimento disciplinare: a chi la competenza? La sentenza della Cassazione
R. Squeglia (La Gazzetta degli Enti Locali 2/2/2016)

Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo della legge 124/2015 (c.d. “Riforma Madia”), che da anticipazioni di stampa dovrebbe prevedere la modifica delle disposizioni in tema di procedimento disciplinare in chiave di maggior speditezza nell'ipotesi di sanzioni legate alla falsa attestazione delle presenze in servizio, è opportuno soffermarsi su una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, depositata alla fine dello scorso anno (n. 24828 depositata il 9 dicembre 2015).
In tale arresto, ancora una volta viene all'attenzione dei giudici di legittimità una questione, anzi due, legate entrambe al complesso profilo della competenza nella gestione della leva disciplinare.

La prima, concerne l'individuazione dell'ente datore di lavoro legittimato all'attivazione della leva disciplinare nel caso in cui il dipendente incolpato sia distaccato a diverso ente.

La seconda, riguarda invece una questione sì di competenza, ma per così dire “interna”: la possibilità che il soggetto competente all'instaurazione, istruttoria e definizione del procedimento disciplinare pubblico deleghi uno o più adempimenti ad altro organo.

La vicenda processuale concerne il licenziamento irrogato dall'Agenzia delle entrate in danno di un proprio dipendente, incardinato presso la direzione regionale lombarda ma distaccato presso quella pugliese. Sulla impugnativa giudiziale del provvedimento espulsivo, irrogato dalla direzione regionale pugliese, veniva dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, avendo la S.C., in sede di regolamento di competenza, affermato la competenza del Tribunale meneghino trattandosi di “distacco caratterizzato da un provvedimento temporaneo di assegnazione ad un ufficio diverso da quello di appartenenza (cfr. la già citata Cass. n. 20724 del 2012). Sulla base di tale definizione è stata individuata la competenza del Tribunale di Milano in applicazione del principio per cui, in tema di competenza territoriale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la circostanza che il lavoratore sia utilizzato nell’ambito di un rapporto di comando o distacco non implica la cesura del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza, trattandosi pur sempre di utilizzazione temporanea, irrilevante per gli effetti di cui all’art. 413 c.p.c., comma 5”.

Proprio sulla scorta di tale principio, stabilito dalla Cassazione con esclusivo riferimento alla competenza territoriale sul piano processuale, il dipendente ha agito in giudizio, insistendo per la incompetenza della Direzione Regionale Puglia dell'Agenzia delle entrate nell'adozione del provvedimento disciplinare e censurando una sorta di incongruenza logica nel distinguere la competenza territoriale giudiziale (radicata sulla struttura presso la quale è formalmente incardinato, sita in Lombardia) rispetto a quella nella determinazione del soggetto legittimato a gestire la fase disciplinare, identificato con la strutture presso la quale egli aveva prestato effettivamente servizio sino alla risoluzione del rapporto, ovvero quella pugliese, ove operava in posizione di distacco.

Su tale punto, egli articola specifico mezzo di censura avverso la sentenza della corte territoriale d'appello, che ha confermato la correttezza dell'operato dell'ente, nella parte in cui ha attribuito la competenza in assonanza con il perspicuo tenore dell'art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che espressamente attribuisce la competenza al responsabile della struttura ove il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo.

Il Collegio disattende il motivo di ricorso, specificando che vi è una differente disciplina normativa tra la disposizione (di carattere esclusivamente processuale) che riconosce la competenza del foro del luogo in cui è radicato il rapporto di lavoro, rispetto al criterio che discrimina la competenza nel procedimento disciplinare retto dall'art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001, disposizione che presceglie il criterio di effettività del luogo di prestazione di lavoro.

Sul punto, motiva la Corte osservando come “dalla lettura complessiva della norma e dal suo esplicito riferimento ai lavoratori in posizione di distacco, si evinca chiaramente la scelta del legislatore di individuare il soggetto o l’ufficio competente in materia di procedimento disciplinare attraverso il parametro costituito dal luogo in cui il lavoratore (anche se in posizione di distacco) effettivamente presta la propria attività lavorativa. È del resto una scelta assolutamente logica e coerente con i principi di buona amministrazione e di garanzia del diritto di difesa in quanto facilita, da un lato, l’espletamento dell’indagine disciplinare, e, dall’altro, il reperimento, anche da parte del lavoratore, degli eventuali elementi finalizzati a discolparsi. L’atto amministrativo da ultimo citato costituisce coerente applicazione del suddetto principio laddove individua l’Ufficio Procedimenti Disciplinari competente nella persona del Direttore Regionale della Direzione Regionale nella quale è compreso l’ufficio nel quale il dipendente presta (effettivamente) servizio".

Altro motivo di doglianza nei confronti della sentenza della corte territoriale risiede nella ritenuta legittimità della delega all'audizione, che il dirigente competente alla gestione del procedimento disciplinare, individuato nel direttore regionale Puglia, aveva fatto ad altro dirigente del medesimo ufficio ai limitati fini della sola audizione del dipendente nell'ambito della procedura disegnata dall'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001.

Il collegio disattende anche questo profilo di doglianza, sussumendo la fattispecie nell'ambito dei principi generali che consentono la delega.

Conviene sul punto riportare la motivazione della S.C.: “Quanto poi all’argomento del ricorrente relativo al conferimento, da parte del Direttore Regionale, della delega del procedimento ad altro dirigente dell’ufficio, deve osservarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, tale delega aveva ad oggetto unicamente una specifica attività istruttoria, costituita dall’audizione del dipendente. Premesso che si tratta di delega pienamente legittima in quanto rientra nei poteri attribuiti dalla legge ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1, lett. c)), è coerente con i limiti della delega il fatto che, una volta esaurita l’attività delegata, l’esercizio dell’attività disciplinare ritorni al delegante, nella specie il Direttore Regionale che pertanto, quale UPD aveva nelle proprie competenze quella di irrogare il provvedimento espulsivo. La Corte di merito ha deciso in conformità con i suddetti principi e pertanto le relative censure devono essere rigettate.”

Non è superfluo segnalare, anche se la circostanza non sarà sfuggita ai più avvertiti lettori, che è stata già riportata, nelle pagine della presente Rivista una pronuncia del Tribunale di Milano dell'11 febbraio 2015, che non pare in sintonia con le conclusioni cui perviene la S.C. nell'arresto oggi evidenziato.

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