27/12/2016 - La disponibilità finanziaria non può limitare il servizio di scuolabus per disabili
La disponibilità finanziaria non può limitare il servizio di scuolabus per disabili
di Luciano Cimbolini
Con la sentenza n. 275/2016, la Corte ha giudicato della legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 78/1978 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'articolo 88, comma 4, della legge regionale Abruzzo 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004), nella parte in cui prevede che, per gli interventi di cui all'articolo 5-bis della legge 78/978, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa documentata dalle province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
La questione al vaglio
Una provincia ha chiesto il pagamento del 50% delle spese regolarmente sostenute per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5-bis, in particolare del trasporto degli studenti disabili per gli anni 2006/2012. A fronte di ciò, la Regione ha erogato finanziamenti inferiori rispetto alle spese documentate per circa 1,8 milioni di euro e comunque ben al di sotto del 50% previsto. Da ciò sarebbe derivato un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi.
La Consulta precisa che il diritto all'istruzione del disabile è sancito dall'articolo 38 della Costituzione e dall'articolo 24 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e che spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla sua realizzazione, affinché la sua affermazione sia reale e non meramente ipotetica.
Nel dichiarare l'incostituzionalità dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge 78/1978, la Corte ritiene che legislatore regionale, essendosi assunto l'onere di concorrere, per garantire il diritto, alla relativa spesa, ma lasciando incerta la misura della contribuzione, abbia inciso negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di assicurarne l'effettività.
L'indeterminata insufficienza del finanziamento condiziona il servizio di assistenza e trasporto, violando così l'articolo 38, commi 3 e 4, della Costituzione. L'effettività del diritto non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie in favore degli enti coinvolti nella gestione del servizio, peraltro individuate dalla legge regionale stessa, in via generale, nella misura del 50% delle spese sostenute.
La decisione
La Corte non condivide l'ipotesi che ogni diritto, anche quelli incomprimibili, debbano essere sempre e comunque assoggettati a un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili.
Sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell'individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone disabili, il potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Il livello delle prestazioni dovute, mentre risulta salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi ed un rendiconto degli oneri sostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il concreto livello del finanziamento a scelte discrezionali e occasionali della Regione.
Clausole di salvaguardia di questo genere sparse nell'ordinamento, pertanto, ora diventano di dubbia costituzionalità. Il legislatore, ad avviso di chi scrive, può pacificamente determinare, in via generale, il livello di partecipazione finanziaria ai costi del servizio in una misura che ritenga adeguata. Fatto questo, però, non può rimangiarsi di volta in volta la "parola data", abbassando discrezionalmente le risorse effettivamente destinate in base a considerazioni relative agli equilibri di bilancio del momento.